
In Italia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC in Italia, KYC nel mondo anglosassone), non sono uguali per tutti i soggetti e ciò blocca la ripresa del Paese.
Attualmente, infatti, vi è una irragionevole differenza fra le procedure previste in via regolamentare per gli operatori vigilati dalla Banca d’Italia e quelle previste per gli iscritti agli Ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro.
Nonostante il notevole incremento della prestazione di servizi professionali sul web, dunque, le norme in materia di “Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo”, unitamente alle restrizioni ai contatti personali provocate dalla pandemia di COVID-19, accentuano gravemente la problematica, già esistente, dell’identificazione del cliente , ove per il professionista non sia possibile incontrarlo fisicamente.
La differenza nelle suddette procedure, deriva dal fatto che la Banca d’Italia, rispetto ai Consigli nazionali degli Ordini professionali citati, può avvalersi di facoltà diverse.
Il riferimento legislativo è il D.Lgs. n. 231-2007 (prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).
Esso, all’art. 7 prevede che le Autorità di vigilanza ( appunto la Banca d’Italia per gli intermediari finanziari ) ha la possibilità di adottare disposizioni di attuazione in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela .
Sulla base di ciò è stato elaborato il provvedimento Banca d’Italia del 30 luglio 2019 che nell’allegato 3 dà la possibilità di eseguire validamente una procedura di video-identificazione.
Ma nonostante i professionisti siano obbligati a una stringente formazione continua in materia di AML, essi non hanno accesso a tale procedura.
A ciò nemmeno possono porre rimedio i rispettivi Consigli nazionali, classificati dal D.Lgs.n. 231-2007 come organismi di autoregolamentazione ( art.11 ) con poteri limitati .
In questo modo però si crea un grave scollamento tra la realtà nella quale di fatto operano quotidianamente i professionisti e le norme/regolamenti di cui dispongono.
Si ritiene quindi estremamente urgente che i Consigli nazionali degli Ordini professionali interessati intervengano presso le Autorità competenti per l’immediato riequilibrio delle procedure di AVC tra i diversi soggetti obbligati, con l’obiettivo di garantire ai predetti professionisti la prosecuzione della propria attività lavorativa, con serenità e ligi ad appropriate disposizioni, in piena sintonia con le situazioni che si verificano ormai ordinariamente.
Per approfondire e consultare il provvedimento della Banca d’Italia si rinvia a “CORONAVIRUS E ANTIRICICLAGGIO – Limiti e prospettive del KYC“.