PAGAMENTI IN CONTANTI – Nuovi limiti dal 2023

3 Marzo 2022 -

I pagamenti in contanti hanno subito delle progressive limitazioni in virtù dell’art. 49 del D.lgs n. 231 del 2007 (c. d. Decreto Antiriciclaggio).

In particolare, come esplicato in un precedente articolo, il Decreto Antiriciclaggio aveva disposto inizialmente:

  • un tetto massimo ai pagamenti, a far tempo dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nella misura di € 1.999,99;
  • un tetto massimo ai pagamenti, a far data dall’1 gennaio 2022, di € 999,99.

Tuttavia, con l’approvazione del D. L. n. 228/2021, conv. in L. n. 15/2022, l’entrata in vigore dei suddetti limiti è stata posticipata.

In particolare:

  • fino al 31 dicembre 2022 resta in vigore il limite massimo di € 1.999,99;
  • dall’1 gennaio 2023, il tetto massimo per i pagamenti con contanti sarà di € 999,99.

Il limite vige per le transazioni effettuate fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ai limiti vigenti tempo per tempo.

Per soggetti diversi devono intendersi distinti centri di interesse (come per esempio un genitore e il figlio, marito e moglie, il socio e la società di cui fa parte, il titolare del l’impresa familiare e il collaboratore, due società anche se l’amministratore è lo stesso).

Inoltre il divieto prescinde dalla causale del pagamento e quindi la violazione è compiuta anche se la transazione avviene nella sfera privata delle persone (pensiamo a una semplice regalia che in caso di superamento del limite stabilito è passibile di sanzione).

Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura.

Restano fermi tutti gli altri limiti contenuti nel predetto art. 49 ed in particolare quello di € 1.000 a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

SANZIONI

Dal 1° gennaio 2022 la sanzione minima è fissata in € 1.000 (€ 5.000 per le violazioni di importo superiore ad € 250.000).

Invece, per i professionisti e chiunque non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali, la sanzione è fissata da € 3.000 a € 15.000.

Chiunque trasgredisce può beneficiare dell’oblazione, anche se in maniera diversa.

CONCLUSIONE

E’ bene ricordare che, a prescindere dalle eccezioni contemplate, rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione dell’art. 49 del Decreto Antiriciclaggio.

Ciò in quanto le Autorità competenti potranno considerare “frazionata” un’operazione per la quale ricorrano elementi per ritenerla tale.

Nel caso di violazioni alle norme che regolano i pagamenti in contanti, le sanzioni saranno applicate a tutti soggetti coinvolti.

Pertanto è bene conoscere le regole sia che ci si trovi da parte del pagatore sia da quello del ricevente.

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