CONTANTI – Ulteriori limiti alle transazioni

1 Giugno 2020 -

Scopriamo gli ulteriori limiti imposti alle transazioni in contanti dalla normativa antiriciclaggio, D.Lgs n. 231 del 2007, e le conseguenze in caso di violazione.

Come sappiamo la normativa antiriciclaggio vigente in Italia (D.Lgs. n. 231-2007) contempla l’art. 49  che tratta le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”.

Attualmente è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato, fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 3.000.

Per comprendere la correlazione fra i “soggetti diversi” contemplati dalla norma, si tenga conto che la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra distinti centri di interesse intendendosi per tali per es.:

  • il socio e la società di cui fa parte;
  • il titolare dell’impresa familiare e il collaboratore;
  • due società anche se l’amministratore è lo stesso;
  • società controllata e società controllante.

In questi casi, quindi, i predetti soggetti sono da considerarsi diversi e pertanto completamente assoggettati tra loro alle limitazioni ai contanti di cui all’art. 49  D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007.

E ancora,  la limitazione all’uso del contante sussiste per la distribuzione dell’utile al collaboratore familiare oppure all’atto del pagamento da parte della società di utili / dividendi ai soci.

E’ possibile però, a determinate condizioni, effettuare più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore (per esempio e con l’attuale limite a € 2.999,99  si potrebbero eseguire dei singoli pagamenti contanti di € 2.000 per  saldare un debito commerciale di € 10.000).

Si deve tenere presente però che è sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito ) e in parte in contanti,  purché quest’ultimo sia inferiore ai limiti di legge vigenti tempo per tempo.

A questo proposito, l’art.18  c. 1  lett. a) del D.L. n. 124-2019 conv. con mod. dalla Legge n. 157 del 2019, ha apportato ben due novità all’attuale limite di € 2.999,99, al superamento del quale si configura la predetta violazione.

Precisamente :

  • dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il nuovo limite sarà di  € 1.999,99 ;
  • dal 1° gennaio 2022, la soglia scenderà ulteriormente a € 999,99.

Contemporaneamente è stato aggiornato il minimo edittale applicabile per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 fissato in  € 2.000, mentre per quelle commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio  2022, è fissato a € 1.000. 

Restano fermi tutti gli altri limiti contenuti nel predetto art. 49 ed in particolare quello di € 1.000, a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Nel caso di violazioni alle norme che regolano i pagamenti per contanti o con assegni, le sanzioni saranno applicate a tutti soggetti coinvolti.

Pertanto, è bene conoscere le regole sia che ci si trovi dalla parte del pagatore sia da quella del ricevente.

Si consideri in particolare che per le violazioni ai limiti ai contanti, in generale e col limite attuale, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da € 3.000 a € 50.000 per ciascun soggetto coinvolto.

n tema di limiti ai contanti, ad aziende e privati, in via preventiva e su verbali di contestazione da parte delle Autorità competenti.

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