
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) raccoglie e analizza i movimenti finanziari comunicati da banche ed intermediari.
L’Unità d’informazione finanziaria è un organismo istituito presso la Banca d’Italia in posizione però di indipendenza e autonomia funzionale.
Essa riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l’analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza e Direzione investigativa antimafia (DIA) e della collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.
L’art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007 meglio noto come “Decreto Antiriciclaggio” prevede che, con cadenza periodica (mensile) alcuni dati e informazioni, individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, vengano trasmessi alla UIF.
I dati e le informazioni raccolti sono utilizzati per l’analisi finanziaria e l’approfondimento investigativo sia di “operazioni sospette” sia per analizzare fenomeni/tipologie di riciclaggio/finanziamento del terrorismo nell’ambito della cooperazione e scambio tra UIF, DIA, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.
Ma quali sono le operazioni eseguite presso intermediari finanziari (Banche, Poste Italiane spa, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica) che rientrano nelle caratteristiche oggettive per essere comunicate alla UIF?
Trattasi delle operazioni in contanti:
- effettuate da un singolo soggetto (sia in qualità di cliente che di esecutore – individuato sulla base del codice fiscale);
- riferentesi sia a rapporti continuativi (per es. di c/c) che ad operazioni occasionali;
- di importi pari o superiori a € 10.000, anche frazionati. A questo fine, infatti, si sommeranno le singole operazioni di importo pari o superiore a € 1.000, sia che esse siano eseguite per effettuare prelevamenti che per versamenti. Pertanto ad esempio n. 5 prelevamenti di € 1.500 ciascuno e n. 2 versamenti di € 2.000 ciascuno, sommando in tutto € 11.500, saranno oggetto di comunicazione;
- eseguite nell’arco di un mese solare.
Le comunicazioni saranno eseguite con cadenza mensile.
In questo modo, la UIF potrà avere un quadro di insieme dell’operatività complessiva di ogni soggetto, utile per rilevare schemi anomali di comportamento difficilmente desumibili dall’analisi dei dati comunicati da parte di ogni singolo intermediario.
Per saperne di più è possibile consultare il Provvedimento emanato dalla UIF in data 28.03.2019.