
La circolare dell’INPS n. 49 del 30.3.2020 contiene utili indicazioni circa i requisiti per accedere all’indennità di € 600,00 per i professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza private, ad oggi previsto dal Decreto “Cura Italia” per il solo mese di marzo.
Il decreto interministeriale di Ministero del Lavoro e MEF, che rende operativo il c.d. reddito di ultima istanza, fissa requisiti e condizioni per presentare la domanda ed è stato firmato il 28.3.2020 ma non risulta che sia stato ancora pubblicato.
Per l’accesso, viene previsto un limite di reddito e le richieste dovranno essere inviate direttamente all’ente di categoria.
L’importo dell’indennità per i professionisti iscritti agli albi: commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri, giornalisti ecc., sarà di importo pari a quello riconosciuto ai titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS ma con requisiti diversi.
Infatti, gli iscritti a Casse di previdenza private avranno diritto all’indennizzo economico esclusivamente in due ipotesi:
- in caso di reddito non superiore a € 35.000 per il 2018;
- o in caso di reddito compreso tra € 35.000 e € 50.000 per il 2018 e cessazione, riduzione o sospensione dell’attività nel primo trimestre del 2020, con una perdita subita pari almeno al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Pertanto. la procedura per l’invio della domanda appare differenziata, in considerazione della situazione economica posseduta dal soggetto, in quanto per i redditi da € 35.000 a € 50.000 sarà necessario dimostrare, mediante autocertificazione, la perdita economica del 33% nei primi tre mesi del 2020 rispetto alla somma percepita nello stesso periodo del 2019.
Stando alle anticipazioni fornite dalla stampa specializzata, l’invio dovrebbe partire per tutti dal 1° aprile ma il termine appare difficile da rispettare anche in virtù delle implicazioni derivanti dal criterio di cassa che è tipico della fiscalità dei professionisti.
Infatti, alla data del primo giorno utile, cioè il prossimo 1^ aprile, potrebbero essere in corso accrediti bancari derivanti da bonifici disposti dai clienti che si visualizzeranno però a distanza di qualche giorno.
Quindi, come potere serenamente fare il previsto raffronto 1^ trim 2020 – 1^ trim 2019, e firmare l’autocertificazione?
Ove la richiesta del paragone contemplasse invece il confronto tra il fatturato 1^ trim. 2020 con lo stesso periodo 2019, sebbene con indicibile fretta, sarebbe possibile ottemperare.
Insomma, la strada da percorrere è impervia.
Ciò che si può fare al momento è verificare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 al fine di appurare se e quale requisito reddituale si possiede.
Successivamente potrebbe essere indispensabile raffrontare i periodi 1^ trim 2020 – 1^ trim 2019.
Ciò nonostante, la tempistica appare importante, infatti, le istanze sembra che saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione per essere accettate fino ad esaurimento del fondo stanziato .