
Decreto Cura Italia, così è stato denominato l’imponente pacchetto di misure straordinarie adottato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020, firmato il giorno seguente dal Pres. della Repubblica Mattarella, ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SOMMARIO
1. DECRETO – Struttura e obiettivi
2. MISURE – Sunto e indicazioni per ottenerle
1. DECRETO – Struttura e obiettiv
Il Decreto consta di 127 articoli suddivisi in 5 Titoli.
Gli obiettivi sono:
Tutelare la salute pubblica, potenziando il sistema sanitario nel suo complesso (Titolo I – artt. 1-18);
sostenere l’economia, ossia l’occupazione e la liquidità di lavoratori, famiglie e imprese, mediante:
- indennità e cassa integrazione (Titolo II – artt. 19-48);
- agevolazione del credito (Titolo III – art. 49-59);
- sospensione delle incombenze fiscali
- incentivi per le donazioni, la sicurezza sul lavoro e l’e-learning (Titolo IV – artt. 60-71);
regolare numerosi servizi e incombenze del Paese con misure anche non strettamente economiche:
- giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare;
- istituti penitenziari;
- smart working;
- procedure concorsuali;
- referendum ecc. (Titolo V – artt. 72-127).
2. MISURE – Sunto e indicazioni per ottenerle
Il Governo, al termine della riunione a palazzo Chigi, aveva reso note le principali novità che avrebbe contenuto il Decreto, per mezzo del seguente Comunicato Stampa:
Al fine di agevolare ulteriormente la comprensione, ho ritenuto opportuno rielaborarlo, mettendo in primo piano i destinatari delle misure.
Ebbene, riguardo alla salvaguardia dell’occupazione:
- per il sistema Paese nel suo complesso è previsto:
- il rafforzamento della struttura produttiva attraverso l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo;
- l’incremento dell’internazionalizzazione mediante la costituzione, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un Fondo per la promozione integrata;
- per il settore privato, si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
- per i docenti supplenti brevi e saltuari sono previste misure per favorire la continuità occupazionale;
- per il settore agricolo e della pesca, è prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca;
- alle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute compensazioni per i danni subiti, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore;
- per Alitalia, Società Aerea Italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., è prevista la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta;
- all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, è estesa la cassa integrazione in deroga.
- I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane.
- Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
- ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti è estesa la possibilità di accedere all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”;
- ai lavoratori autonomi e alle partite IVA è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, al momento per il solo mese di marzo, non tassabile.
- L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.
- per tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini, come fondo residuale, è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro.
- ai magistrati onorari in servizio è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività.
- Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
Il ministro dell’Economia Gualtieri ha affermato che l’indennizzo sarà riconosciuto anche per il mese di aprile ma in base alla situazione delle singole persone.
I fondi a disposizione, infatti, al momento non sono sufficienti a coprire l’intera platea di aventi diritto. Ragion per cui era stato ipotizzato il ricorso ad un c.d. “click day” (da non confondere con l’omonima inizia di ATS-CONSULENTI-ASSOCIATI s.r.l. che appare fra i primi risultati di ricerca su Google).
Tutte le domande per gli aiuti disposti dal Governo dovranno essere presentate online all’Inps, salvo la cassa integrazione in deroga, che dovrà invece essere richiesta alla Regione.
Le modalità precise per accedere agli aiuti verranno indicate nei prossimi giorni in una o più circolari.
Intanto è certamente consigliato acquisire il pin.
- per gli afflitti da handicap grave, l’incremento di ulteriori complessive dodici giornate del permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- per i genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le forze dell’ordine (da richiedere online all’istituto di previdenza. Nel caso si scelga il voucher e non si abbia già un contratto regolare in corso con la baby sitter, bisognerà registrare anche lei all’Inps).
Relativamente al sostegno alla liquidità, sono state previste:
- per le amministrazioni l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori;
- per le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione;
- per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali la sospensione della quota capitale dei mutui;
- per il settore della cultura
- l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni;
- norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- per le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca, misure per la continuità dell’attività formativa compresa l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali;
- per imprese finanziarie ed industriali, un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta;
- per le assicurazioni: l’immediata entrata in vigore del “volatility adjustment”;
- per le imprese medio-grandi impattate dalla crisi: l’introduzione di un meccanismo di controgaranzia, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire alle banche l’espansione del credito. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
- per piccole e medie imprese: il potenziamento del fondo centrale di garanzia anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Nel dettaglio, le modifiche riguardano:
- la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
- l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
- l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
- la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
- l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
- la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento • la sospensione dei termini operativi del fondo;
- l’estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
- l’estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
- l’facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
- l’estensione dell’impiego delle risorse del Fondo.
- per micro, piccole e medie imprese: una moratoria sui finanziamenti (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza e che, pertanto, va richiesta alla banca o intermediario finanziario che le ha erogate);
- per le microimprese: il rafforzamento dei Confidi attraverso misure di semplificazione;
- per i lavoratori autonomi: l’estensione e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa.
- per i collaboratori sportivi: l’incremento dell’indennità;
- per azionisti e obbligazionisti danneggiati dalle banche: possibilità di corrispondere un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
In ambito fiscale è stato previsto:
- per tutti:
- la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
- la sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- il rinvio al 30 giugno di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
- per i settori più colpiti ossia turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse, senza limiti di fatturato: la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo;
- per gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale, i gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale: l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale: la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali;
- per negozi e botteghe: un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo per affitti commerciali;
- per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro: la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione: il differimento delle scadenze, precisamente il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente: la disapplicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture di marzo e aprile;
- per i lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working): un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).
Relativamente a donazioni, sicurezza sul lavoro e e-learning, si prevedono:
- contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
- per autoservizi pubblici non di linea un contributo in favore di coloro doteranno i veicoli di paratie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
- per gli enti locali incentivi e contributi per la sanificazione e l’incremento della sicurezza sul lavoro, attraverso uno specifico fondo;
per le imprese:- per la medesime finalità, un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL;
- la deducibilità delle donazioni effettuate ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99;
- per le persone fisiche una detrazione per le donazioni fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.
Infine, il Decreto contiene misure su molteplici servizi, incombenze e sulle modalità di lavoro:
Precisamente:
- per le pubbliche amministrazioni, in particolare per per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute, lo smart working e la videoconferenza divengono modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa e di riunione;
- per la giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare. In particolare, è stabilito il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
- per gli Istituti penitenziari sono previste misure per il ripristino della funzionalità e per la prevenzione della diffusione del COVID-19;
- per i componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, si prevede la proroga della carica fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- per le società sono previste misure in materia di svolgimento delle assemblee e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- per i lavoratori del servizio postale e i destinatari degli invii postali, si prevede che, fino al 31 maggio 2020, a tutela della loro salute, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito; nonché ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
- per gli studenti che quest’anno dovrebbero conseguire il titolo di studio relativo all’anno accademico 2018/2019, è stata prevista la proroga dell’ultima sessione e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
- per i candidati ai concorsi pubblici è stabilito che, ad esclusione dei casi in cui la loro valutazione sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, le procedure concorsuali sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto.
- Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono.
- per tutti coloro i cui documenti siano scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, si prevede la proroga al 31 agosto 2020 della validità;
- per gli indigenti, sono stabilite misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita;
- per il referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, infine, è stata stabilita la proroga di sei mesi del termine per l’indizione.