CRYPTO TESTAMENTO E CRYPTO ESECUTORE TESTAMENTARIO

3 Febbraio 2022 -

Crypto Testamento e Crypto Esecutore Testamentario potrebbero prevenire ipotesi nefaste in caso di morte di un possessore di criptovalute.

Il numero di utilizzatori delle criptovalute è in costante crescita in Italia e nel mondo.

Persone di ogni età e società stanno ormai integrando le valute digitali nel proprio business e nella vita privata.

All’entusiasmo nell’adozione di tali strumenti, tuttavia, spesso non si accompagna anche un’adeguata riflessione sui possibili eventi avversi.

Fra tutti, il peggiore è sicuramente la morte del possessore di criptovaluta.

Lo scopo di questo approfondimento è quindi analizzare i diversi scenari che potrebbero verificarsi in tale ipotesi, con un focus particolare sul “Crypto Testamento”®[1] e sulla figura del “Crypto Esecutore Testamentario”.

SOMMARIO

1. Adozione di massa delle criptovalute: scenario globale

2. Esecutore testamentario nell’ordinamento giuridico italiano

3. Distribuzione delle criptovalute alla morte del testatore: possibili scenari

4. “Crypto Testamento” e “Crypto Esecutore Testamentario”

CONCLUSIONE

NOTE

1. Adozione di massa delle criptovalute: scenario globale

È sotto gli occhi di tutti come l’utilizzo delle criptovalute sia sempre più diffuso nella vita di ogni giorno.

Dallo sport al business, dai pagamenti al mercato dell’arte digitale, le cryptocurrencies sono ormai diffuse in tanti settori considerati “tradizionali”.

Di conseguenza anche i possessori di valute digitali sono aumentati esponenzialmente.

Solo nell’ultimo anno, infatti, i detentori di criptovalute sono aumentati dell’884%[2] e sono oltre 100 milioni secondo le stime della nota rivista Business Insider[3].

Inoltre l’adozione del bitcoin come moneta avente corso legale in alcuni stati (con El Salvador come apripista[4]) e le campagne di marketing aggressivo di alcuni exchanges e società operanti nell’economia digitale[5] sta accelerando notevolmente questo trend.

Anche se sono le economie emergenti a figurare tra i paesi con il rapporto più alto tra abitanti e possessori di criptovalute, l’utilizzo delle valute digitali si sta diffondendo con sorprendente rapidità anche nel nostro paese.

Secondo un recente sondaggio pubblicato su un articolo apparso su “Il Corriere della Sera” il 02.09.2021, ben il 18% degli italiani possiede Bitcoin (e/o altre criptovalute)[6].

Da ciò consegue che le interazioni tra le cryptocurrencies e il nostro ordinamento giuridico divengono sempre più frequenti e intense.

Uno dei rami del diritto italiano che col passare del tempo dovrà necessariamente “fare i conti” con l’aumento della detenzione delle criptovalute tra gli italiani è il diritto successorio.

Cosa succede, infatti, se un cittadino possessore di criptovalute decede?

E se muore senza dichiarare il possesso della valuta digitale?

O ancora può essere incaricato un soggetto terzo di eseguire le ultime disposizioni del de cuius in relazione alla divisione delle criptovalute possedute dal defunto?

A tutte queste domande, pur non essendovi ancora una risposta certa (stante i ben noti ritardi del Legislatore italiano in materia) si intende rispondere con la presente pubblicazione.

2. Esecutore testamentario ed ordinamento giuridico italiano

Nell’ordinamento giuridico italiano, come noto, in materia successoria si distinguono le successioni legittime e le successioni testamentarie.

Nel primo caso, disciplinato dall’art. 565 c. c.

l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo stato[…]”

Nelle successioni testamentarie – disciplinate dal Titolo III del Libro Secondo del Codice Civile –  invece, il de cuius provvede con testamento ad indicare le proprie volontà sulla ripartizione dei propri averi.

Così il nostro Legislatore, all’art. 587 co. 1 c. c. definisce il testamento

“[…]Un atto revocabile  con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

In materia di successione testamentaria può assumere un ruolo cruciale il cosiddetto “esecutore testamentario” (artt. 700 ss. c. c.), figura che viene espressamente nominata dal testatore e che ha la funzione di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni corrispondenti all’ultima volontà del defunto.

Il soggetto indicato quale esecutore testamentario può assurgere a numerose funzioni nell’espletamento del proprio incarico:

  1. diverrà temporaneamente possessore e amministratore dei beni lasciati in eredità, incarico che non potrà eccedere il periodo annuale (salvo situazioni di particolare necessità);
  2. potrà procedere alla divisione dei beni tra gli eredi e, qualora fosse necessario, spetterà a lui anche la rappresentanza processuale nei procedimenti relativi alle questioni ereditarie. Egli dovrà necessariamente essere convenuto in tali giudizi ed inoltre potrà intervenire nei procedimenti azionati dall’erede e promuovere le azioni riguardanti diritti e obblighi connessi alla sua attività.
  3. adempirà agli oneri testamentari, anche nella circostanza in cui manchi un soggetto particolarmente interessato all’esecuzione degli stessi.

L’esecutore testamentario nominato dal testatore, tuttavia, prima di esercitare il proprio incarico, dovrà necessariamente provvedere all’accettazione della nomina, nel rispetto delle formalità di cui all’art. 702 .c. c..

L’accettazione della nomina dell’esecutore testamentario deve infatti risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata nel registro delle successioni (art. 52 disp. att. c. c.).

3. Distribuzione delle criptovalute alla morte del testatore: possibili scenari

I problemi derivanti dal rapporto tra successione e criptovalute sono stati già affrontati da giuristi e cultori della materia.

Si segnala in particolare l’ottimo articolo redatto da Remo Maria Morone[7]ove l’autore passa in rassegna le modalità di detenzione delle criptovalute e gli spunti generali civilistici, successori e fiscali della materia.

Nell’ottica dell’indagine svolta nel presente articolo, tuttavia, il necessario punto di partenza coincide con il luogo di conservazione delle criptovalute.

Come ampiamente illustrato nella collana di approfondimenti presente su Crypto Avvocato[8], le criptovalute sono conservate dal detentore in un “portafoglio elettronico” (c. d. wallet).

Esso contiene l’indirizzo che identifica in maniera univoca l’utilizzatore (ossia una chiave pubblica simile ad un IBAN (es.: 17muSN5ZrukVTvyVh3mT), alla quale è legata matematicamente ed indissolubilmente una chiave privata che permette di spendere le proprie criptovalute e che, dunque, va mantenuta segreta.

Il wallet, accessibile con password, è utilizzabile non solo come un consueto conto, dunque inserendo le proprie credenziali sui siti di e-commerce che accettano pagamenti in valuta digitale, ma altresì attraverso un pratico QR code scansionabile.

Più precisamente si distinguono:

hardware wallet: dispositivi specifici che permettono, in modalità off-line, sia di archiviare al proprio interno le chiavi private sia di firmare le proprie transazioni, garantendo dunque una maggior protezione dalle aggressioni tipiche della Rete;

software wallet (es. Electrum): installabili su personal computer o altro genere di dispositivi come supporti esterni;

web wallet: creabili on line su appositi portali noti come wallet providers (es. MyEtherWallet); quest’ultima soluzione, se da un lato risulta molto agevole sotto il profilo gestionale poiché non implica per l’utente il possesso di particolari conoscenze informatiche se non l’adozione delle misure di sicurezza idonee ad evitare intrusioni non autorizzate (autenticazione a due fattori, password complessa e diversa da quella usata per altro servizio, uso di un antivirus aggiornato ecc.), ed esclude i rischi derivanti dal detenere presso sé stessi dei valori di scambio (es. furti, rapine ed estorsioni), dall’altro richiede grande fiducia nel provider. Per le loro caratteristiche, i web wallet sono del tutto assimilabili ai cc.dd. account exchange, ossia i conti aperti sulle piattaforme per l’acquisto e lo scambio di criptovalute […][9].

In ogni caso, dato che il wallet si sostanzia in un semplice file contenente records di transazioni, qualora venisse compromesso si perderebbe tutto il credito in esso contenuto[10].

In sostanza un wallet, genericamente inteso, altro non è che un portafoglio digitale utilizzato per memorizzare, inviare e ricevere valuta digitale ma, a differenza dei normali conti correnti, alcuni wallet (hardware e software) possono essere gestiti autonomamente dal proprietario, ossia senza alcun intermediario, e garantirne l’anonimato.

Svolta questa indispensabile premessa, rimangono dunque da analizzare i possibili scenari successivi alla morte del detentore di criptovaluta.

Scenario 1

Il possessore di criptovaluta muore senza aver informato gli eredi della presenza di criptomonete nell’asset ereditario e senza averlo dichiarato nel quadro RW[11].

In questo caso, molto probabilmente il patrimonio di criptovalute del de cuius, non risultando nel patrimonio ereditario del defunto, andrà perduto.

Tuttavia, nella remota ipotesi in cui uno degli eredi dovesse venire a conoscenza della presenza di tale ulteriore asset ereditario e nell’ancora più remota ipotesi in cui dovesse entrare in possesso delle password per poter accedere nel wallet, dovrà informare i coeredi della scoperta, pena l’applicazione dell’art. 527 c. c. (Sottrazione dei beni ereditari) e delle relative conseguenze (decadimento dalla facoltà di rinunziare all’eredità).

Scenario 2

Il possessore di criptovaluta muore indicando nel proprio lascito testamentario che le proprie criptovalute andranno ad uno o più eredi.

Tale scenario, pur meno catastrofico del primo, è indubbiamente il più problematico.

Gli eredi, infatti dovranno affrontare alcuni temi delicatissimi e – purtroppo – inesplorati o poco esplorati dalla giurisprudenza nostrana.

Essi infatti si troveranno a dover fronteggiare problematiche di natura:

  1. fiscale: quale percentuale si applica alla successione in criptovaluta? Cosa accade se il de cuius non ha dichiarato nel quadro RW il possesso di criptomonete?
  2. legale: cosa accade se dalla redazione del testamento alla sua apertura il valore delle cryptocurrencies è decuplicato o si è dimezzato ledendo eventuali quote di legittima?
  3. pratico: quale scenario si apre se l’erede non ha un wallet e non ha le competenze informatiche per aprirne uno?

Scenario 3

Il possessore di criptovaluta muore:

  • indicando nel proprio lascito testamentario che le proprie criptovalute andranno ad uno o più eredi;
  • nominando contestualmente un esecutore testamentario all’uopo incaricato.

Stante le criticità e problematiche accennate negli scenari 1 e 2, appare evidente come la nomina di un esecutore testamentario sia lo strumento migliore per il testatore onde evitare possibili liti tra gli eredi e veder rispettate le proprie volontà.

Colui che sarà investito di tale compito e che potremmo denominare, coniando un neologismo, “Crypto Esecutore Testamentario” sarà investito di un incarico non semplice, ma al contempo, stante l’assoluta novità della materia, incredibilmente affascinante e stimolante.

4. “Crypto Testamento” e “Crypto Esecutore Testamentario”

Il Codice civile disciplina agli artt. 700 e seguenti la figura dell’esecutore testamentario e di conseguenza del nostro “Crypto Esecutore Testamentario”.

Egli, si ricorda,

deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto” (art. 706 c. 1. c. c.)

e

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte” (art. 706 c. 2 c. c.).

Ci si deve dunque chiedere, in considerazione del dettato normativo, se la figura del “Crypto Esecutore Testamentario” può affiancarsi all’esecutore testamentario ordinario o meglio se il de cuius può nominare un esecutore testamentario e farlo coadiuvare da un “Crypto Esecutore Testamentario”.

La risposta è certamente positiva.

Lo stesso art. 700 c. c. consente espressamente la nomina di uno o più esecutori testamentari.

Nessun impedimento dunque alla coesistenza tra l’esecutore testamentario “classico” e il “Crypto Esecutore Testamentario”, sicché il de cuiusben potrà incaricare Tizio di svolgere le funzioni previste dagli artt. 700 ss. c. c. e al contempo Caio di svolgere le medesime funzioni ma limitate alla suddivisione/gestione delle proprie criptovalute.

Tralasciando le funzioni dell’esecutore testamentario ordinario, per la cui disciplina si rimanda al nostro Codice e ai numerosi articoli o testi in materia, appare opportuno concentrarci sulle funzioni e sui poteri del nostro “Crypto Esecutore Testamentario”.

Essi sono individuati all’interno del Codice Civile e derivano, come già detto, dal testamento.

Estendendo l’applicazione del termine “crypto” anche al testamento, potremmo coniare un secondo neologismo e definire “Crypto Testamento” quel testamento che contiene l’individuazione e la nomina di un “Crypto Esecutore Testamentario”.

Chiarita la fonte dei poteri di tale “nuova” figura, non resta che analizzarne i diritti e i doveri, disciplinati dall’art. 703 c. c..

Si pone l’attenzione, nell’ambito del nostro approfondimento, in particolare sul terzo e quarto comma, a mente dei quali:

“[…] Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione (della nomina ad esecutore testamentario ndr) salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno […]”

“[…]l’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi […]”

Il nostro Crypto Esecutore Testamentario, in buona sostanza, dovrà in primo luogo amministrare il patrimonio in criptovaluta del de cuius come un buon padre di famiglia[12], compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti.

Tra tali atti, rientrano evidentemente l’apertura di un wallet dedicato allo svolgimento dell’incarico di esecutore testamentario e il trasferimento delle varie criptovalute nei wallet degli eredi secondo le volontà del testatore.

A parere di chi scrive, non rientra tra gli atti di gestione ordinaria exart. 703 c. 4 c. c. lo staking[13], per cui, se il Crypto Esecutore Testamentario vorrà avvalersene dovrà chiedere l’autorizzazione del Giudice.

Tuttavia, sempre secondo l’opinione dello scrivente autore, in considerazione della brevità dell’incarico (massimo un anno, come indicato nel comma 3 dell’art. 703 c. c.) mettere in stake le criptovalute sarebbe evidentemente superfluo.

Infine, anche per il nostro Crypto Esecutore Testamentario si applicheranno le norme sulla chiusura dell’incarico, previste dall’art. 709 c. c.

Egli infatti

deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno”.

Altro aspetto da tenere fortemente in considerazione è la responsabilità del Crypto Esecutore Testamentario.

Ai sensi del comma secondo dell’art. 709 c. c. sarà infatti

tenuto, in caso di colpa al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.”

CONCLUSIONE

Come abbiamo già avuto modo di affrontare ampiamente nell’introduzione, sempre più italiani utilizzano le criptovalute: ciò non solo a causa dell’enorme crescita del mercato ma anche per la sua sempre maggiore connessione con i settori tradizionali.

Il legislatore italiano non potrà quindi continuare in eterno a lasciare un pericoloso vuoto normativo, rimettendo ai Giudici l’arduo compito di interpretare ed applicare le norme per analogia.

Con l’aumento dei possessori di criptovalute, il loro peso, soprattutto economico, coinvolgerà numerosi settori del diritto, in particolare quello commerciale e successorio.

Molti detentori di criptovalute (anche se la stragrande maggioranza di essi è under 40) passeranno prima o poi a miglior vita, con tutte le problematiche che ne conseguono sotto un profilo giuridico – successorio.

Il “Crypto Testamento” e il “Crypto Esecutore Testamentario” potranno essere un’ottima soluzione per ovviare a tutte le problematiche evidenziate nel presente contributo.

A parere dello scrivente, per tale delicato compito, sarà necessario il coinvolgimento di un professionista specializzato sia in diritto delle nuove tecnologie sia in diritto successorio, come un notaio o un avvocato.

Tale figura garantirà al testatore e agli eredi non solo un’indispensabile competenza tecnica -giuridica ma anche un’elevata affidabilità derivante dall’appartenenza ad un albo e al possesso di un’assicurazione professionale obbligatoria (che potrà rivelarsi molto utile nel caso dei danni previsti dall’art. 709 c. 2 c. c.).

Se necessiti di assistenza o vuoi far parte del network

Contattaci


NOTE

[1] Il marchio “Crypto Testamento” e il suo omonimo inglese “Crypto Will” sono stati registrati dagli avv.ti Rocco Greco e Gianluca Bertolini presso il Ministero dello sviluppo Economico italiano in data 29/10/2021.

[2] SILVESTRI V. (2021), “Criptovalute: chi le sta usando di più nel mondo? La mappa”, Money.it

[3] ROBERTSON H. (2021), “The estimated number of global crypto users has passed 100 million – and boomers are now getting drawn to bitcoin too, reports find”, Business Insider

[4] LOPS V. (2021), “Bitcoin moneta di El Salvador: perché il 7 settembre passerà alla storia (forse)”, IlSole24Ore

[5] Sul tema si veda, ex multis, STAFF (2021) “Anche il Milan come Inter e Roma: sta per partire la prima cripto-Serie A”, Forbes”

[6] MASSARO F. (2021), “Bitcoin, il 18% degli italiani li ha (ma non sa cosa siano). L’allarme di Lagarde (Bce)”, Corriere.it

[7] MORONE R. M. (N.2/2018), “Bitcoin e successione ereditaria: profili civili e fiscali”, GiustiziaCivile.com, ISSN 2420-9651, ed. Giuffrè 2018

[8] BERTOLINI G. [et. al.], “CRIPTOVALUTE – Collana”, Crypto Avvocato

[9] Secondo la giurisprudenza (Trib. di Firenze, Sez. Fallimentare, Sentenza n. 18 del 21.01.2019) tale rapporto sarebbe ascrivibile nel novero del deposito irregolare ex art. 1782 c. c.

[10] BERTOLINI G. (2019), “CRIPTOVALUTE – Cosa sono”, Crypto Avvocato

[11] Sul punto si veda SPANO’ G. (2021) “CRIPTOVALUTE – Quadro RW e tassazione delle plusvalenze” Crypto Avvocato

[12] Tale concetto di uso comune nel nostro Codice (risalente al 1942) dovrà essere necessariamente adattato alle regole ben note agli operatori del settore nel mercato crypto. Un esempio (magari un po’ estremo) di gestione contraria alla diligenza del buon padre di famiglia, potrebbe essere la conversione di tutto l’asset testamentario in criptovalute nella ICO di un meme coin.

[13] In merito ai meccanismi di consenso Blockchain, fra cui il Proof of Stake, cfr. compiutamente in BERTOLINI G. (2021), “CRIPTOVALUTE – Meccanismi di consenso blockchain”, Crypto Avvocato

Lascia un commento