
Per InsurTech (dall’unione di “insurance” e “technology”) si intende l’applicazione di tecnologie digitali al mondo assicurativo.
L’obiettivo è, come sempre, aumentare l’efficienza nell’instaurazione dei rapporti con i Clienti e ridurre l’alea di rischio.
Il settore assicurativo potrebbe beneficiare particolarmente di nuovi strumenti e procedure, essendo un mercato fondato proprio sul rischio ossia sulle probabilità che il Cliente (assicurato) sia vittima di un evento avverso e l’Assicurazione debba tutelarlo economicamente a fronte del premio versato periodicamente.
In questo approfondimento si intende esaminare l’impatto che Blockchain, Smart Contract, Token e AI, ossia nuove tecnologie appartenenti alla galassia dell’IoT, potrebbero avere su questo settore.
SOMMARIO
1. Brevi cenni sul contratto assicurativo
2. InsurTech
3. Possibili benefici della decentralizzazione dell’InsurTech
4. Differenza gestionale fra danni materiali e danni digitali
CONCLUSIONE
NOTE
1. Brevi cenni sul contratto assicurativo
Il contratto di assicurazione è un negozio con il quale l’assicuratore, previo pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l’assicurato dai danni arrecati da eventi incerti e futuri.
Essi possono derivare da fattore esterni o dalla condotta impropria dell’assicurato stesso.
L’assicurazione costituisce pertanto una sorta di garanzia personale contro un danno futuro.
Come accennato in introduzione, pertanto, questo contratto si fonda sul rischio.
Maggiore è il rischio che l’evento avverso si verifichi (in base ad una serie di caratteristiche dell’assicurato, in relazione alla natura dell’evento da cui intende tutelarsi), maggiore è il premio richiesto dall’assicurazione.
2. InsurTech
Attraverso le Tecnologie Assicurative[1] le compagnie recuperano una notevole quantità̀ di dati sui profili dei propri assicurati in modo tale da creare dei profili di rischio realistici e non basati sulle mere dichiarazioni dei clienti.
Ad esempio, è possibile calcolare i rischi relativi allo stato di salute in relazione al profilo del soggetto o alle sue predisposizioni genetiche.
Fino ad ora l’acquisizione e la gestione di tali delicate informazioni è avvenuta in modo del tutto centralizzato e generalmente non interconnesso con altri database[2].
In altri termini, le Compagnie Assicurative hanno acquisito tali informazioni dai Clienti (eventualmente anche attraverso scatole nere installate sui veicoli), nell’espletamento dei rispettivi mandati, le hanno accumulate e aggiornate nel corso di molteplici anni di operatività, le hanno elaborate, al fine di ottenerne modelli probabilistici / indici di rischio, e le hanno conservate su propri database.
3. Possibili benefici della decentralizzazione dell’InsurTech
L’avvento di tecnologie distribuite, decentralizzate ed automatizzate quali Blockchain e Smart Contract, l’utilizzo di token e dell’AI, potrebbero rivoluzionare il mercato.
A titolo esemplificativo:
- il passaggio da una gestione centralizzata delle informazioni, ad una gestione distribuita e decentralizzata mediante blockchain (pubblica, sebbene eventualmente permissioned) potrebbe abbattere i costi a carico delle compagnie e implementare notevolmente la sicurezza e la trasparenza, verso gli Utenti e le Autorità di vigilanza, della gestione dei rapporti assicurativi[3], non essendo arbitrariamente manipolabili;
- il token nativo del network blockchain potrebbe costituire un incentivo sia per la gestione del Ledger e delle transazioni, sia per la condivisione delle informazioni con le compagnie assicurative aderenti[4] (c. d. Data Token Economy[5]);
- l’intelligenza artificiale potrebbe implementare notevolmente l’analisi dei dati e dunque ridurre il margine di errore nel calcolo del rischio e del costo del premio;
- l’utilizzo di smart contract, unitamente a certificati di firma / identità digitale, potrebbe semplificare notevolmente sia l’instaurazione del rapporto, sia i risarcimenti.
3. Brevi cenni sugli Smart Contract
Prima di effettuare alcune opportune precisazioni in merito all’incidenza dell’essere umano in processi assicurativi così fortemente digitalizzati, è opportuno descrivere, almeno sommariamente, il funzionamento degli smart contract.
Gli smart contract sono definiti come “protocolli informatici di transazione automatizzati che eseguono i termini di un contratto[6]”.
Sono stati ideati da Nick Szabo, giurista e informatico appartenente al movimento “Cypherpunks”, con l’intenzione di imitare il funzionamento di un distributore automatico.
Similmente al suddetto dispositivo, infatti, la logica di funzionamento degli smart contractè basata su un sistema matematico chiamato “if – than – else[7]”,ossia una logica condizionale algoritmica secondo la quale ad un determinato evento corrisponde una determinata azione.
Può già intuirsi perché il dibattito sugli smart contract e la loro efficacia in ambito legale sia così accesso.
In un contratto “basilare” sottoposto a condizione, la logica – if than – else – degli smart contract si adatta molto bene.
Posta infatti una condizione A, quale ad esempio la consegna di alcuni beni, si verificherebbe automaticamente – mediante lo smart contract – la conseguenza B ossia il pagamento del corrispettivo.
La circostanza che il contratto debba essere molto semplice riguardo ad oggetto e condizione, è determinata evidentemente dall’attuale sviluppo della tecnologia, ancora non idonea ad adempiere alla complessità delle casistiche legali.
Tale problematica è collegata altresì agli strumenti e alle tecniche per verificare l’avveramento della condizione e tutelare le Parti dalle frodi.
Una problematica alla cui risoluzione l’uomo può contribuire in misura differente a seconda della natura della condizione che dovrebbe verificarsi.
4. Differenza gestionale fra danni materiali e danni digitali
Si pensi ad esempio al classico sinistro stradale fra due autovetture.
Pur ipotizzando:
- che lo smart contract sia opportunamente sviluppato per garantire il risarcimento istantaneo del danno sul wallet del Cliente al verificarsi di determinate condizioni;
- che i veicoli siano entrambi dotati di scatola nera in grado di acquisire informazioni rilevanti sulle rispettive condizioni al momento del sinistro;
considerate le tecnologie attualmente disponibili, personale tecnico qualificato dovrebbe comunque:
- appurare lo status dei conducenti (onde escludere ad esempio la guida in stato di ebrezza);
- attestare che la condizione non si sia verificata in frode alla compagnia (oltre alla verifica di possibili legami personali fra i conducenti potrebbe essere necessario ascoltarne la relativa testimonianza);
- appurare che i danni arrecati a beni materiali e persone siano effettivamente quelli rappresentati dalle parti in causa (della valutazione potrebbe ovviamente occuparsene l’AI).
L’incidenza dell’uomo nel processo assicurativo sarebbe ovviamente inferiore in caso di eventi avversi in ambito strettamente digitale.
Si pensi ad esempio a violazioni di database, phishing o altro genere di cybercrimes realizzati esclusivamente mediante l’uso di strumenti tecnologici.
In queste ipotesi, l’uso di tool di analisi forense su dispositivi e account della presunta vittima potrebbe essere sufficiente ad appurare:
- l’entità dell’evento avverso;
- le modalità di verificazione;
- l’imputabilità del danno.
Questo specifico settore è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, cogliendo, evidentemente, la forte digitalizzazione dell’economia in atto[8].
CONCLUSIONE
L’implementazione delle tecnologie in esame interessa da tempo il sistema assicurativo per gli evidenti benefici che può ricavarne in termini, soprattutto, di:
- riduzione dei costi di gestione e di personale;
- riduzione dell’alea nell’analisi e nel calcolo rischio e, dunque, aumento del fatturato dai premi assicurativi;
- aumento della sicurezza informatica;
- miglioramento qualitativo dei rapporti con Utenti e Autorità di vigilanza.
Ne deriveranno, conseguentemente, importanti modifiche nell’impostazione dei contratti, non più caratterizzati da condizioni relative al verificarsi di un evento incerto e futuro ma sulla prevenzione di un rischio concreto stimato puntualmente mediante l’analisi di dati.
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NOTE
[1] Cfr. CINQUE A. (2020), “Gli Smart Contract nell’ambito del FinTech e dell’InsurTech”, Jus Civile.
[2] Ci si riferisce in particolare ai dati sanitari raccolti da ospedali, cliniche ecc..
Per comprendere le possibili architetture di un network blockchain e il significato di termini quali criptoeconomia, distribuzione, decentralizzazione, permissionless, permissioned, hybrid, public, private, cfr. compiutamente in BERTOLINI G. (2021), “CRIPTOVALUTE – DLT, blockchain e criptoeconomia”, Crypto Avvocato.
[4] Per una dettagliata classificazione delle criptovalute cfr. BERTOLINI G. (2019), “CRIPTOVALUTE – Classificazioni possibili”, Crypto Avvocato.
[5] Cfr. compiutamente in BERTOLINI G. (2019), “DATA TOKEN ECONOMY – Prospettive e limiti dello scambio dati / token”, Crypto Avvocato.
[6] CAPACCIOLI S (2016), “Smart contracts”: traiettoria di un’utopia divenuta attuabile”, Ciberspazio e diritto pp. 34-35; CUCCURU P. (2017), “Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli “smart contract””. La Nuova giurisprudenza civile commentata pp. 110-111; FINOCCHIARO G. D. (2018), “Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale”, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 2018 p. 443.
[7] If – than – else è una struttura di controllo alternativa che si traduce nell’istruzione “se – allora – altrimenti” che si può tradurre in se vale la condizione A esegui il blocco 1 altrimenti esegui blocco 2 dove i blocchi sono costituiti da delle operazioni.
[8] Fra le società leader del settore si annovera in particolare Assiteca, la quale offre pacchetti diversificati in base alle esigenze dell’Utente.