
Il Voucher 3l, compiutamente denominato “Intervento investire in innovazione”, è stato istituito con l’art. 32 commi. da 7 a 10 del d.l. n. 34 del 2019 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi).
Lo scopo è supportare, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al d.l.18 ottobre 2012.
In particolare, il Voucher 3l è finalizzato a finanziare servizi di consulenza relativi:
- all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
- alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto;
emessi esclusivamente da consulenti in proprietà industriale e avvocati iscritti in appositi elenchi sulla base di criteri e modalità fissati dal Direttore generale per la Tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano brevetti e Marchi.
Ciascuna start up innovativa può richiedere la concessione del voucher 3I per i servizi su indicati anche disgiuntamente, fermo restando che:
- deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale;
- può richiederlo al massimo in relazione a tre diversi brevetti per anno.
E’ bene ricordare tuttavia che i brevetti non sono l’unico elemento rilevante da salvaguardare nella gestione d’impresa, come ho spiegato compiutamente nella Guida 1 e nella Guida 2 sulla Proprietà Intellettuale.
Per dettagli e compilazione della domanda di iscrizione negli elenchi dei consulenti e avvocati in proprietà industriale, i cui termini scadranno il 13 aprile 2020, si rimanda alla seguente documentazione fornita dal CNF:
2 – MODELLO DOMANDA INCLUSIONE NELL’ ELENCO D.M. 18 11 2019 VOUCHER 3I
3 – D.M. MISE Voucher 3I (18-11-2019)4 – Decreto Direttoriale MISE Voucher 3I (19-2-2020)