CRIPTOVALUTE – Inquadramento giuridico

19 Luglio 2019 -

Delineato il quadro dell’attuale panorama criptomonetario ed esaminati aspetti tecnici e funzionali delle criptovalute, si esporranno adesso le macro categorie giuridiche entro cui esse sono state ricondotte nella generalità degli ordinamenti. 

Tale impostazione discende dall’evidenza che le rigide categorie del diritto mal si conciliano con la flessibilità dell’informatica, la quale consente di elaborare protocolli in grado di assolvere numerosi scopi contemporaneamente e, di conseguenza, aventi natura ibrida.

Tutte le criptovalute, in altri termini, possono fungere da mezzo di pagamento contrattuale[1] la cui validità dipende esclusivamente dall’ampiezza del network, ossia dal numero di utenti. 

Inoltre, in base alle peculiarità tecniche, possono rappresentare una proprietà ma conferire altresì diritti di voto, diritti patrimoniali, alla prestazione di servizi o al ricevimento di beni ecc.

Alla generale difficoltà di inquadramento si aggiunge poi quella specifica di ogni ordinamento, in base alle sue peculiarità. 

SOMMARIO

1. Criptovalute

2. Payment token / Stablecoin

3. Security token

3.1 Peculiarità del Testo Unico della Finanza

4. Utility token

CONCLUSIONE

NOTE

1. Criptovaluta

Nell’archetipo di criptovaluta (per antonomasia) ossia di token con l’ambizione di divenire una valuta digitale globale, rientrano evidentemente Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ecc., quelle cioè fondate su una blockchain decentralizzata e pubblica, in ragione della quale non vi è alcun ente di riferimento da cui  il singolo utente o un’Autorità possano pretendere il rispetto di diritti e doveri.  

A questo archetipo è pienamente accostabile la definizione fornita dal Legislatore italiano, nel luglio 2017: “rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente[2]”.

2. Payment token / Stablecoin

Questo genere di token nasce invece per essere utilizzato come metodo di pagamento interno ad un’applicazione (c.d. DAPP). 

Esso, pertanto, può essere del tutto assimilabile alla moneta elettronica, descritta dal TUB (Testo Unico Bancario) come: “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento (…) e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente”[3].

Questi token possono avere valore stabile (come nel caso di LIBRA[4]) o meno (come nel caso di XLM[5]), a seconda che sia posto o no un collaterale in valuta fiat o in altri beni.

In base alla specifica strutturazione del network e alle finalità perseguite, per la loro emissione e gestione in U.e. dovrebbe quindi essere necessaria la licenza:

  • bancaria (come nel caso di Libra);
  • di istituto di pagamento o
  • di istituto moneta elettronica[6].

Come si esplicherà compiutamente in altro approfondimento, tuttavia, il quadro normativo europeo è stato arricchito dalla proposta di regolamentazione dei mercati dei crypto-assets pubblicata dalla Commissione Europea il 24 settembre 2020, cogliendo le indicazioni ricevute l’anno precedente dall’ESMA.

3. Security token

In questa categoria, accostabile in Italia titoli di credito ex. art. 1992 c.c., possono rientrare invece:

  • gli equity token, giacché il loro scopo è conferire al titolare il diritto a guadagni sulla base del capitale detenuto, derivanti ad esempio da un’applicazione o una piattaforma;
  • gli asset token, i quali conferiscono la proprietà di un bene.

In altri termini, così come i titoli di credito – nelle varie forme di titoli cambiari, obbligazionari, prestito, partecipazione, rappresentativi di merci e titoli di legittimazione – conferiscono al possessore, previa loro presentazione, il diritto alla prestazione indicata, i token conferiscono il diritto che il distributed ledger su cui sono implementati gli ha attribuito per mezzo di smart contract[7].

Il Libra Investment Token ad esempio, secondo quanto indicato nel primo white paper, sarebbe stato legato ai rendimenti dei titoli di stato acquistati e conservati dalla Libra Reserve e sarebbe stato distribuito ai Funding Members della Libra Association per il contributo offerto alla gestione del protocollo.

Per i token assimilabili a strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi e pre-assemblati (PRIIP, PRIP e IBIP), come si dirà compiutamente inseguito, la disciplina applicabile attualmente è quella prevista nel TUF e nelle direttive e regolamenti emessi dall’Unione Europea.

3.1 Peculiarità del Testo Unico della Finanza

E’ bene precisare che nella letteratura finanziaria si fa riferimento agli “strumenti finanziari” per indicare qualsiasi contratto diretto al trasferimento della moneta nello spazio (assegni bancari, carte di credito), nel tempo (depositi bancari, azioni, mutui, obbligazioni, eccetera) oppure volto al trasferimento del rischio (assicurazioni, swap, eccetera).

“In Italia, in ambito giuridico, invece, il Testo Unico della Finanza (che ha recepito la normativa sovraordinata MiFID II), ha introdotto una precisa definizione di strumento finanziario, che impone di essere raccordata con quella di “valore mobiliare” e di “prodotto finanziario”.

Precisamente:

  • con il termine prodotto finanziario si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (non lo sono i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari);
  • con il termine “strumento finanziario” si fa riferimento ai valori mobiliari, agli strumenti del mercato monetario (per esempio, buoni del tesoro, certificati di deposito e carte commerciali), alle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio e ai contratti su strumenti derivati (per esempio, contratti di opzione, future, swap).
  • infine, i valori mobiliari, intesi come sottocategoria degli strumenti finanziari, sono valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio le azioni di società, le obbligazioni e gli altri titoli di debito.

Pertanto, sul piano giuridico, nel nostro ordinamento gli strumenti finanziari differiscono dalla più ampia categoria indicata con il termine “prodotti finanziari”, che comprende anche i mezzi di pagamento e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria” [8].

4. Utility token

Ciascuna delle suddette criptovalute può altresì configurarsi come utility token giacché da diritto all’utilizzo di alcune features su una piattaforma, oppure a benefici o servizi premium. Es:

  • voting token nella misura in cui conferisca diritto di voto al titolare (in Italia nelle forme indicate dall’art. 2351 c.c.);
  • work token ossia da ricompensa per gli utenti che compiono determinate azioni o esibiscono certi comportamenti.

Un esempio è BNB, il token dell’exchange Binance, il cui possesso in un certo ammontare e per un certo periodo di tempo, conferisce il diritto ad una riduzione delle commissioni di cambio.

  • consensus token ossia come ricompensa per i nodi che garantiscono la convalida dei dati e il consenso nel network.

I bitcoin (criptovaluta) hanno anche questa funzione, in quanto, come si detto compiutamente nel primo capitolo, il network è gestito e implementato in via diffusa, da tutti coloro che offrono la potenza computazionale dei propri dispositivi (c.d. hashrate) per validare le transazioni (attività denominata mining).

Sovente, i miner “uniscono” il proprio hashrate dando vita a un c.d. pool, al fine di avere una maggiore probabilità di validare un intero blocco di transazioni (ogni 10 minuti) e, dunque, ricevere un profitto più ingente sotto forma di nuovi bitcoin (il cui ammontare si dimezza automaticamente ogni quattro anni – c.d. halving)

Dall’11 maggio 2020 corrisponde a 6,25 bitcoin e, in caso di attività in pool, essi vengono suddivisi in modo proporzionale al contributo di ciascun miner.

Poiché più grande è il pool, più i guadagni di un membro sono stabili e prevedibili, quelli cinesi sono maggiormente attrattivi rispetto ad altri e ciò ne determina l’ingrandimento progressivo nel tempo.

Come si dirà compiutamente in seguito, tuttavia, al fine di tutelare gli investitori, gli ordinamenti giuridici, al momento della valutazione dei crypto asset, danno preminenza alle caratteristiche di investimento. 

Ne deriva che, in presenza di molteplici nomenclature, fra cui quelle di equity o security, il token verrà assoggettato comunque alla disciplina prevista per queste ultime.

CONCLUSIONE

Nel prossimo approfondimento ci si addentrerà nel c.d. Cryptofunding, ossia dapprima nei modelli di raccolta di finanziamenti per mezzo delle criptovalute e, successivamente, nella relativa regolamentazione internazionale.

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NOTE

[1] La prima pronuncia ufficiale in Europa è stata della Corte di Giustizia Europea – causa n. C-264/14, sentenza del 22/10/2015 (c.d. Hedquist), sebbene si riferisca specificatamente a Bitcoin

[2] Articolo 1, comma 2 lettera qq), del decreto legislativo 21/11/2007, n. 231, come modificato dal D.lgs n. 90 del 2017 in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. AMLD4) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Gen. n.140 del 19-06-2017 – Suppl. Ord. n. 28); Decreto entrato in vigore il: 04/07/2017

[3] Art. 1 c. 2 lett. h ter

[4] Il token annunciato da Facebook e il cui white paper è disponibile a questo indirizzo

[5] Il token della piattaforma Stellar Lumens, sviluppata per collegare più agilmente banche, sistemi di pagamento e persone

[6] Cfr. BANCA D’ITALIA (2019), “Come intraprendere l’attività bancaria in Italia”

Cfr. BANCA D’ITALIA (2019), “Come intraprendere l’attività di un istituto di pagamento o di un istituto di moneta elettronica in Italia”

Per un’analisi dettaglia si rimanda a SERVIZI DI PAGAMENTO.eu (2018), “Il quadro normativo degli istituti di pagamento e di moneta elettronica alla luce della nuova PSD2”

[7] Trattasi di un programma che permette al distributed ledger di effettuare automaticamente determinate azioni all’avverarsi delle condizioni predeterminate dalle parti. Non essendo previsto alcun intervento umano nelle fasi successive alla programmazione dello smart contract, esso deve essere realizzato in maniera estremamente precisa con riferimento a condizioni e relative conseguenze che ne devono scaturire (“If-this-then-that”, “se accade ciò allora succede questo”). Per un’analisi approfondita si rimanda a BERTOLINI G. (2019), “CRIPTOVALUTE – Cosa sono“, Crypto Avvocato

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