CESSIONE DEI CREDITI ED ARBITRATO

26 Gennaio 2022 -

Il Tribunale di Brescia, con le sentenze n. 2976 e 3124 del dicembre 2021, ha accolto le tesi di Parte Attrice sancendo l’opponibilità della clausola compromissoria al cessionario.

In questo approfondimento si intende quindi esaminare i tratti salienti delle pronunce al fine di esplicare l’importanza del principio di diritto affermato e ricavarne alcune considerazioni finali in merito all’utilità dell’arbitrato, alla luce di due fenomeni in continua ascesa:

  • la crisi del sistema di giustizia;
  • la circolazione dei crediti (soprattutto di quelli deteriorati).

1. ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEI PROCESSI

Le sentenze 2976 e 3124 del dicembre 2021 sono state emesse dal Tribunale di Brescia, rispettivamente nelle persone della dott.ssa Arrigoni e della dott.ssa Baldissera, a seguito di due opposizioni a decreto ingiuntivo.

Esse traggono origini dai medesimi accadimenti ossia la stipula, nel corso del 2019, di contratti di fornitura da parte di una ditta bresciana con due distinte società.

In entrambi i contratti era presente una clausola compromissoria, con la quale le parti derogavano la competenza della giustizia ordinaria in favore di un Collegio Arbitrale, nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Dopo aver emesso le fatture, le aziende fornitrici cedevano il loro diritto di credito ad una terza società, che acquisiva il credito divenendo cessionaria.

In seguito all’inadempimento della debitrice, nel dicembre 2020 la cessionaria otteneva due decreti ingiuntivi nei confronti della ceduta.

Quest’ultima proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi eccependo il difetto di competenza del Tribunale, in virtù della presenza di una clausola compromissoria nei contratti di fornitura da cui derivavano le fatture su cui si fondavano i decreti ingiuntivi.

Entrambe le cause venivano trattenute immediatamente in decisione, la prima veniva discussa e decisa alla prima udienza, la seconda a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c. p. c.

Il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell’eccezione di competenza sollevata dall’opponente, revocava i decreti ingiuntivi opposti e condannava la cessionaria al pagamento delle spese di lite.

2. PRINCIPI DI DIRITTO RICHIAMATI

Nelle sentenze i Giudici di merito hanno richiamato importanti principi relativi alle eccezioni opponibili al cessionario, anche di natura processuale.

a. Nella sentenza 3124/2021 il Tribunale osserva come

secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di cessione di credito nascente da contratto munito di clausola compromissoria ai sensi dell’art. 809 c. p. c., il debitore ceduto ha la facoltà di opporre la suddetta clausola compromissoria al cessionario, in virtù del principio della trasferibilità al debitore ceduto delle eccezioni che il debitore cedente avrebbe potuto opporre al creditore originario”.

Il Giudice bresciano richiama altresì la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte secondo cui

“nella cessione del credito il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’originario creditore, tra le quali va ritenuta compresa anche quella, di natura processuale, derivante dal negozio compromissorio stipulato con l’originario creditore inserito nel contratto dal quale nasce il credito ceduto”.

(ex multis Cass. S. U. n. 12616/1998; Cass. n. 29261/2011, n. 24681/2006).

b. Tale principio è parimenti presente nella sentenza 2976/2021, ove la dott.ssa Arrigoni evidenzia come

“[…]la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere al giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il  credito  scaturente  dal  contratto […]” (cfr Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, n.25939) ma è innegabile “[…]la  facoltà,  per  l’intimato,  di  eccepire  la  competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale”.

Nelle fattispecie in analisi, la società ceduta è legittimata ad opporre alla società cessionaria tutte le eccezioni opponibili alle cedenti, comprese quelle derivanti dalle clausole compromissorie espresse nei contratti di fornitura inizialmente stipulati.

L’accoglimento dell’eccezione relativa alla competenza arbitrale rende superflua l’esame di ogni altra eccezione o questione di merito, obbligando il giudice a revocare il decreto ingiuntivo opposto ed inviare le parti dinnanzi all’arbitro unico o, come nel caso di specie, al Collegio Arbitrale.

CONCLUSIONE

Il ricorso all’arbitrato e, in generale, alla risoluzione alternativa delle controversie (Adr) si sta diffondendo sempre di più nel nostro paese, vuoi per la ben nota lentezza della giustizia civile, vuoi per i notevoli incentivi derivanti dall’intervento legislativo in tal senso.

L’utilizzo sempre più diffuso delle clausole compromissorie, da un lato ha alleggerito notevolmente il carico dei Tribunali Italiani, dall’altro, tuttavia, li ha investiti dell’opera interpretativa di clausole di devoluzione agli arbitri formulate in modo impreciso o estremamente generico.

Anche la circolazione dei crediti (soprattutto di quelli deteriorati) ha subito negli ultimi anni una notevole impennata, non solo per l’immane opera di razionalizzazione ed efficientamento del settore bancario, ma anche per il suo superamento, grazie alle nuove tecnologie.

Le piattaforme digitali di peer to peer lending, di crowdfunding e di anticipi fatture tra privati si sono moltiplicate ad un ritmo sorprendente con la diffusione dell’utilizzo del web nei settori tradizionali dell’economia.

L’inevitabile connubio tra ADR e circolazione dei crediti condurrà quindi gli operatori del diritto ad una necessaria rilettura dei classici schemi processuali nonché ad una maggiore ponderazione nella scelta della struttura da apportare ai contratti.

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