TAX TOKEN ECONOMY – Nuove soluzioni contro l’evasione

27 Luglio 2019 -

Criptovalute e blockchain per la tax token economy, nuovi strumenti per incentivare la partecipazione alla gestione della cosa pubblica e contrastare l’evasione.

INTRODUZIONE

Con la digitalizzazione di scontrini e ricevute si realizza la terza parte del D.lgs n. 127 del 2015 anti evasione e si completa il quadro della Compliance IVA nei tempi prestabiliti, in vista della Lotteria degli Scontrini Telematici nel 2020[1].

Un sistema del tutto simile a quello previsto in Portogallo già a partire dal 2013 (e-fatura) e che ha avuto enorme successo nell’abbattere l’evasione fiscale e incentivare gli acquisti, redistribuendo casualmente parte degli introiti fiscali, attraverso una lotteria legata al numero dello scontrino digitale rilasciato al momento del pagamento.

A fronte dell’imponente evasione fiscale che affligge il Paese e delle peculiarità socio culturali che lo caratterizzano, tuttavia, tali soluzioni potrebbero non essere sufficienti a risollevare l’economia dalla crisi che la affligge ormai da più di dieci anni.

Criptovalute e blockchain potrebbero essere utili alla realizzazione di nuovi paradigmi di collaborazione fra cittadini e Stato.

SOMMARIO

1. EVASIONE FISCALE IN ITALIA

1.1 A quanto ammonta?

1.2 Un apposito inciso sui redditi da locazione

2. CAMBIARE STRATEGIA

2.1 Premiare la collaborazione anziché punire la violazione

2.2 Blockchain e criptovalute possono essere una soluzione?

CONCLUSIONE – Stablecoin italiana e democrazia partecipativa

NOTE

1. EVASIONE FISCALE IN ITALIA

1.1 A quanto ammonta?

In virtù del D.lgs n. 127 del 2015 (ma non solo), il Paese va quindi spedito verso la digitalizzazione del denaro, per necessità, più che per virtù.

Secondo la “Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva per l’anno 2017” – la quale fa riferimento al triennio 2012-2015 – infatti, in Italia il tax gap si aggira in media sui 110 miliardi di euro l’anno.

Precisamente, nel 2014 la differenza tra le imposte che si dovrebbero pagare e quelle effettivamente incassate dall’Erario, si è allargato a 111,6 miliardi di euro da 108 miliardi del 2012[2].

Gap delle entrate tributarie e contributive – dati in milioni di euro

Propensione al gap nell’imposta

Senza addentrarsi nella complessa metodologia utilizzata per elaborare questi studi[3], è importante notare il dato che emerge con forza dalla Relazione appena citata, ossia che il tax gap non coincide con l’evasione intenzionale, ma è più ampio, in quanto

  • i meri errori di calcolo e di interpretazione delle norme e i mancati versamenti (se dovuti solo a crisi di liquidità) non sono ascrivibili all’evasione fiscale intenzionale;
  • le basi imponibili teoriche sottostanti alla stima del PIL sommerso, come stimato dall’Istat, non rappresentano compiutamente le basi imponibili non dichiarate, anche se depurate dagli effetti dell’erosione fiscale. Vi sono, infatti, comportamenti dei contribuenti che riducono la base imponibile, ma che, per definizione, non sono inclusi nelle stime del valore aggiunto sommerso (si pensi, per esempio, alle deduzioni fiscali fruite in misura non spettante).

Tali fattori incidono pesantemente sul tax gap e potrebbero facilmente essere evitati incentivando l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronico.

Le soluzioni imposte attraverso il D.lgs n. 127 del 2015, fra cui la più recente fatturazione elettronica, si pongono quindi sulla corretta via ma risultano insufficienti poiché sull’evasione incidono molteplici altri fattori sia economici sia sociologici, come l’eccessiva imposizione fiscale, la scarsa qualità dei servizi pubblici, la scarsa capillarità dei controlli e dunque la scarsa applicazione delle sanzioni (tanto più considerato che a causa della perenne crisi di liquidità, lo Stato sempre più spesso decide deliberatamente di non applicarle e concludere degli accordi con l’evasore)[4].

1.2 Un apposito inciso sui redditi da locazione

La “cedolare secca” per le locazioni ad uso abitativo, introdotta dal 2011 al fine di favorire l’emersione delle basi imponibili e incentivare il mercato delle locazioni, ha fatto registrare un miglioramento di compliance ma insufficiente rispetto alle stime[5].

Ad incidere negativamente sul settore è, almeno in parte, l’eccessivo ammontare delle commissioni predisposte dagli intermediari online per le locazioni brevi turistiche come Booking ed Airbnb.

A ciò deve aggiungersi la complessa vicenda giudiziaria esaminata del TAR del Lazio, avente ad oggetto il dovere o meno per gli intermediari, in particolare Airbnb, di operare la ritenuta del 21%, a titolo di cedolare secca, sull’ammontare dei corrispettivi lordi da locazioni brevi qualora intervengano nel pagamento o provvedano all’incasso. Vicenda che, nonostante in Italia abbia visto il noto portale online parte soccombente[6], potrebbe ribaltarsi in seguito alle recenti conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue nella causa C-390/18[7].

2. Cambiare strategia

2.1 Premiare la collaborazione anziché punire la violazione

Per tentare una reale inversione di marcia è necessario, anche in questo campo, una totale revisione della strategia, facendo leva tanto su aspetti economico-utilitaristici tanto su teorie sociologiche e psicologiche.

In altri termini, per spronare i contribuenti ad abbandonare il contante, “emergere dal nero”, e più in generale rispettare la normativa fiscale, è necessario prevedere incentivi piuttosto che sanzioni.

In questa direzione si pone la decisione di dirottare i 370 milioni di euro delle entrate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Tuttavia, si tratta di un processo allo stato attuale troppo lungo e farraginoso da compiere.

La crisi economica che affligge l’economia italiana ormai da dieci anni e l’asfittico limite del rapporto deficit/pil, hanno peraltro impedito allo Stato di rilanciarla attraverso una efficace immissione di liquidità pubblica, costringendolo a “ripiegare” verso misure più lievi di inclusione sociale e ricollocamento nel mondo del lavoro (vedi reddito di cittadinanza).

È necessario pertanto elaborare soluzioni tecnologiche che permettano di rinsaldare il rapporto fra Stato e cittadino, fondandolo sul paradigma del premio per la collaborazione anziché della sanzione per la violazione.

2.2 Blockchain e criptovalute possono essere una soluzione?

Con il termine blockchain, ossia catena di blocchi, si è soliti fare riferimento a quei peculiari Distributed Ledger (database fisicamente distribuiti) che, attraverso modalità di gestione condivise da una moltitudine di utenti (cc.dd. decentralizzate), permettono di garantire, oltre alla “ordinaria” resilienza ad attacchi informatici, altresì conservazione, storicizzazione e tendenziale immutabilità dei dati.

Le criptovalute sono uno dei sistemi per sostenere una blockchain in quanto costituiscono il corrispettivo per gli utenti che offrono la potenza computazionale dei propri dispositivi e/o pongono in essere ulteriori comportamenti a favore del network informatico, pre – stabiliti mediante c.d. “smart contract”[8].

Criptovalute e blockchain, dunque, permettono di realizzare in chiave informatica la c.d. Token Economy, l’economia a gettoni sperimentata per la prima volta addirittura nel XIX secolo[9], [10].

I suoi benefici, in termini di partecipazione dell’utenza al raggiungimento di determinati obiettivi, sono oggi ampiamente dimostrati e può facilmente intuirsi l’utilità che un simile sistema di “ludicizzazione”[11] avrebbe per lo Stato italiano, qualora si riuscisse ad applicarlo ad esempio all’ambito tributario, alle locazioni immobiliari ecc., al fine di incentivare l’emersione dal nero e l’economia reale, mediante la distribuzione di benefits sotto forma di gettoni spendibili per l’acquisto di beni e servizi.

Molto più complesso risulta invece individuare strategie che consentano di elaborare una Token Economy di portata nazionale, dunque a beneficio tanto del settore pubblico quanto di quello privato ma:

  1. senza ricorrere alla svalutazione del credito vantato dallo Stato (come invece sta attualmente facendo il Comune di Napoli il quale, a fronte di un comportamento corretto del cittadino, come il pagamento della sosta su strisce blu, garantisce un credito in TTS – Token Temporaneo di Sconto – avente valore pari all’euro);
  2. senza incorrere in costi di investimento esorbitanti;
  3. senza addurre ulteriori costi a quelli già sostenuti dagli utenti;
  4. senza adottare meccanismi che stravolgano le abitudini dell’utente medio e, quindi, risultino di difficile applicazione.

La soluzione è estremamente complessa poiché impone anzitutto di:

  • portare a termine i piani (economici/infrastrutturali e culturali) esistenti per l’eliminazione del digital divide fra le varie aree del paese;
  • diffondere cultura digitale;

ma soprattutto:

  • individuare molteplici settori economici da digitalizzare e interconnetterli fra loro attraverso un’unica piattaforma.

Non in ultimo, è necessario considerare che, nelle molteplici accezioni attualmente esistenti, le criptovalute offrono senz’altro grandi possibilità ad aziende private ed enti pubblici, per innovare i propri modelli di business ma possono importare altresì gravi rischi.

Tali tecnologie, infatti, presentano attualmente numerose incognite e criticità non solo a causa della loro innovatività ma altresì della scarsa regolamentazione a livello internazionale, ragion per cui è fondamentale porre in essere scelte ben oculate qualora si decida di utilizzarle, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico.

Protocolli diffusi a livello globale come Bitcoin, inoltre, per le peculiari caratteristiche informatiche ed economiche, non si prestano a fungere da sistema di pagamento ma, al più come riserva di valore digitale.

3. CONCLUSIONE – Stablecoin italiana e democrazia partecipativa

È anche per tali ragioni che stanno progressivamente diffondendosi le cc.dd. stablecoin, ossia criptovalute ancorate ad una valuta avente corso legale, c.d. fiat (come il dollaro americano per il Tether)[12].

Più precisamente, esse non solo si pongono in perfetta sintonia con l’evoluzione del sistema capitalistico nelle sue due nuove sfaccettature della token economy e della tokenomics alle quali si è accennato in precedenza, ma risultano in grado, almeno astrattamente, di porre rimedio alle seguenti criticità:

  • la progressiva perdita di potere di acquisto cui si va in contro nella nostra economia inflazionistica;
  • eccessivo costo dei sistemi di pagamento elettronico tradizionali;
  • eccessivo costo degli spostamenti di capitali fra banche, soprattutto intercontinentali.

Alla luce di ciò, la soluzione preferibile per l’Italia sarebbe dunque lo sviluppo di un asset digitale stabile e vigilato, tanto dagli utenti, tanto da organismi nazionali come la Banca d’Italia, e che alla decentralizzazione fondata sulla potenza computazionale messa a disposizione del network, sostituisca un nuovo e più concreto paradigma, ossia quello della democrazia partecipativa, permettendo cioè a ognuno di essere attivo nella gestione ed implementazione del proprio valore di scambio in ragione esclusivamente del suo esserne usufruitore.

Ciò segnerebbe l’effettivo ingresso del Paese nell’economia 4.0, giacché non sarebbe una nuova tecnologia a trasformare la nostra realtà ma, viceversa, il Paese ad adattare la Distributed Ledger Tecnology alla sua cultura, inclusiva, democratica e social liberista.

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NOTE

[1] Cfr. COTTONE N. (2019), “Addio a vecchi scontrini e ricevute: da luglio dati direttamente online al fisco”, IlSole24Ore

[2] L’art. 10-bis.1, comma 5, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 individua molteplici fattori che devono essere tenuti in considerazione al fine di effettuare una stima dell’evasione fiscale e contributiva: a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti in sede di dichiarazione; b) gli omessi versamenti rispetto a quanto dichiarato; c) il divario tra le basi fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilità nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali e la parte residua, che viene attribuita all’occultamento di basi imponibili; d) le mancate entrate fiscali e contributive ascrivibili al divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, anch’esse al netto degli effetti dell’erosione fiscale

[3] Per approfondimenti in merito alle cause economico/utilitaristiche e psicologiche/sociologiche dell’evasione fiscale si rimanda a ELBA F. (2016), “Fenomenologia dell’evasione fiscale in Italia”, economiaepolitica

[4] Si veda pag. 22 della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva anno 2017

[5] Per approfondimenti si rimanda a BARTOLINI M. (2019), “Stop ai «furbetti» degli affitti brevi: Airbnb dovrà riscuotere la cedolare”, IlSole24Ore

[6] FOSSATI S. (2019), “Affitti brevi, Airbnb verso l’esonero dal pagamento della cedolare secca”, IlSole24ore

[7] Trattasi di un programma che permette al registro distribuito che lo implementa di effettuare automaticamente determinate azioni all’avverarsi delle condizioni predeterminate dalle parti. Ad esempio, gli utenti che condividono file su BitTorrent guadagnano un certo numero di token in base alla banda fornita al network. In altri termini, più Mbps in upload vengono forniti e maggiore è la ricompensa. Non essendo previsto alcun intervento umano nelle fasi successive alla programmazione dello smart contract, esso deve essere realizzato in maniera estremamente precisa con riferimento a condizioni e relative conseguenze che ne devono scaturire (“If-this-then-that”, “se accade ciò allora succede questo”)

[8] In forma di “contratto educativo” da Alexander Maconochie, capitano della Royal Navy, con i prigionieri a lui affidati nella colonia penale dell’isola di Norfolk, nel sud del Pacifico, per convincerli a collaborare Più precisamente, il “contratto educativo” è quello in virtù del quale l’alunno (o il gruppo) pattuiscono con l’educatore che l’accesso a certi cc.dd. “rinforzatori” (musica, televisione, dolci, giocattoli, giornalini, ecc.) avverrà previo pagamento di un certo numero di gettoni o altri oggetti simbolici stabiliti per convenzione, i quali si ottengono emettendo comportamenti adeguati (cc.dd. goals) previsti dal contratto

[9] Essa dunque non va confusa con la c.d. tokenomics, ossia la creazione di un nuovo valore di scambio rappresentato in token e basato sui propri stessi prodotti. Una prospettiva che apre nuove opportunità di business, in particolare per quelle aziende che possono mettere a valore brand e asset di prodotto

[10] La ludicizzazione (dall’inglese “gamification”) è l’utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle tecniche di game design in contesti esterni ai giochi

[11] Il 25 aprile WIREX ha annunciato il lancio di 26 stablecoin sulla blockchain di Stellar. Cfr compiutamente CAVICCHIOLI M. (2019), “Wirex: 26 stablecoin sulla blockchain di Stellar”, Cryptonomist

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