CRIPTOVALUTE – Svizzera

27 Ottobre 2020 -

Sulle criptovalute, la Svizzera FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari), ha fatto proprie gran parte delle considerazioni espresse dalla SEC.

Le classificazioni delle criptovalute da essa fornite sono:

  • payment token: non avendo altra utilità a parte quella di essere accettati come mezzi di pagamento per l’acquisto di beni/servizi oppure di trasferire denaro/valori, questi token sono gli unici a conformarsi al concetto di criptovaluta, così come generalmente inteso, di valore di scambio digitale;
  • utility token: forniscono accesso digitale ad applicazioni su base distribuita, dunque su blockchain (le cc.dd. Dapp – decentralized application). In particolare questo genere di tokens utilizza blockchain già esistenti, dunque template predefiniti che, riducendo la gravosità dell’emissione, aumentano la velocità delle transazioni. L’85% di questi tokens, in particolare, utilizza la blockchain di Ethereum (ERC20);
  • token di investimento: costituiscono la categoria più problematica sotto il profilo regolatorio giacché rappresentano valori patrimoniali come
    • il diritto a pagamenti di specifico ammontare;
    • il diritto a pagamenti futuri;
    • il diritto di proprietà di un determinato asset (materiale o immateriale) o di quote di partecipazione all’entità giuridica emittente o ad entità terze. 

In questi casi, cioè quando il token d’investimento rappresenta un diritto valore, o un derivato, per cui il valore del credito trasferito dipende da un valore patrimoniale soggiacente (valore sottostante), ed è standardizzato ed idoneo ad essere negoziato su vasca scala, si applica la normativa sui valori mobiliari. 

Peraltro, secondo la FINMA, le singole classificazioni delle criptovalute non si escludono necessariamente a vicenda. 

I token d’investimento e di utilizzo possono essere altresì utilizzati per pagamenti (cc.dd. «token ibridi»), con la conseguenza che le classificazioni giuridiche dovrebbero essere applicate cumulativamente.

L’applicazione del il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, dunque, è assolutamente fondamentale in sede di valutazione.

Stablecoin secondo la FinMa alla luce di Libra

Le considerazioni fin qui espresse, in merito ai criteri per la valutazione della natura giuridica delle criptovalute, trovano conferma nel supplemento alle ICO rilasciato nel settembre 2019 dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, con il quale sono stati delineati i criteri per trattare tale tipologia di token, ai sensi della legge svizzera sulla vigilanza.

Lo scopo delle stablecoin, come noto, è principalmente quello di ridurre al minimo le fluttuazioni di valore tipiche delle criptovalute come Bitcoin, ponendo a collaterale tipicamente valute legali, materie prime, beni immobili o titoli.

La FINMA ha registrato un costante aumento del numero di progetti di “monete stabili” dal 2018 ed ha confermato di aver ricevuto una richiesta da parte della Libra Association, con sede a Ginevra, per una valutazione del progetto Libra ai sensi del diritto svizzero in materia di vigilanza.

Gli aspetti che sono stati tenuti in considerazione sono il rischio riciclaggio di denaro, lo scambio di titoli, la natura bancaria e l’impatto sul settore, la gestione dei fondi e la regolamentazione delle infrastrutture finanziarie.

Come noto i requisiti previsti dalla legge di vigilanza possono differire a seconda dell’elemento posto a collaterale della stablecoin (ad es. valute fiat, materie prime, beni immobili o titoli) e dei diritti legali dei suoi titolari (si veda la panoramica fornita nel supplemento alle linee guida sulle ICO, appendice 2).

In sede di valutazione, dunque, la FINMA è attenta alla funzione economica e allo scopo secondo il menzionato principio della prevalenza della “sostanza sulla forma”.

Nel decidere su un progetto concreto, si applica dunque il principio “stessi rischi, stesse regole“, in virtù del quale tutti i potenziali rischi che ne possono scaturire vengono affrontati imponendo non solo regole adeguate in base alla sua natura ma altresì, a collaterale, garanzie commisurate alla sua portata.

In virtù di ciò, la FINMA, nel 2019 ha affermato che il progetto LIBRA:

  • sarebbe rientrato nella regolamentazione delle infrastrutture dei mercati finanziari e avrebbe richiesto una licenza per sistema di pagamento della FINMA, sulla base del Financial Market Infrastructure Act (FMIA) e, conseguentemente, il rispetto dei più elevati standard antiriciclaggio e anti rischio informatico;
  • considerato che, per le caratteristiche del token di pagamento Libra, i servizi offerti sarebbero andati chiaramente oltre quelli di un sistema di pagamento puro, sarebbe stato necessario prevedere, a contraltare, una serie di requisiti aggiuntivi, riguardanti in particolare l’allocazione del capitale (per i rischi di credito, di mercato e operativi), la concentrazione e la liquidità del rischio nonché la gestione della Libra Reserve. Tali requisiti aggiuntivi avrebbero dovuto basarsi su standard riconosciuti per attività simili nei mercati finanziari e avrebbero dovuto riflettere la dimensione del progetto.
  • Una condizione necessaria per ottenere una licenza come sistema di pagamento sarebbe stata che i rendimenti e i rischi associati alla gestione della riserva fossero stati interamente sostenuti dalla Libra Association e non – come nel caso di un fornitore di fondi – dai detentori della stablecoin.
  • La pianificata portata internazionale del progetto avrebbe richiesto un approccio coordinato a livello internazionale. In particolare, la definizione dei requisiti per la gestione della riserva e la governance attorno ad essa, nonché per la lotta al riciclaggio di denaro avrebbe dovuto essere sviluppata nell’ambito del coordinamento internazionale.

Lo strappo intercorso a quel tempo fra Svizzera e Francia e lo stop temporaneo al progetto Libra annunciato da Washington nel bel mezzo della “Trade War” con la Cina, tuttavia, hanno determinato una radicale modifica del progetto.

Del resto, era ed è in gioco non tanto la sovranità monetaria dell’Europa nel suo complesso ma in particolare quella di Francia e Germania, che ne hanno condotto le redini fino a questo momento. 

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