SWAG YOUR LIFE – Recupero fondi

20 Marzo 2025 -

SWAG, piattaforma operante nel settore delle criptovalute e dei servizi finanziari digitali, dopo settimane di totale blocco dei prelievi, con email inviate dal fondatore Giovanni Lionetti, ha dichiarato:

ai “consulenti” lo stato di crisi / insolvenza e la risoluzione dei contratti;

ai proprietari dei negozi in franchising la sospensione di tutte le relative attività finanziarie, amministrative e operative.

Lo ha riportato la testata DeCripto.org in un articolo del 05.03.2025.

Tuttavia, nelle comunicazioni alla community pare si continuino ad alimentare vane speranze.

La strategia potrebbe essere finalizzata a fare scadere i termini delle azioni penali.

Pertanto, è necessario comprendere quali possano essere gli scenari futuri, quali azioni ogni Utente debba intraprendere per tutelarsi e perché sia indispensabile l’assistenza di un avvocato con esperienza sul tema.

L’articolo potrebbe essere aggiornato nel tempo.

SOMMARIO

1. SWAG

1.1 Società

1.2 Membri di spicco

1.3 Il labile confine fra scema ponzi e multilevel marketing

2. ACQUISIZIONE DELLE PROVE

2.1 Oggetto dell’acquisizione

2.2 Strumenti di acquisizione

3. AZIONI POSSIBILI

3.1 Nei confronti delle società

3.2 Nei confronti delle persone fisiche

3.3 Distinzione tra procedimenti fallimentare e penale

3.4 Procedimento fallimentare e insinuazione al passivo

3.5 Tipologie di creditori

4. PROCEDURA DI ASSISTENZA

1. SWAG

Al fine di comprendere i possibili scenari futuri e le azioni da intraprendere è anzitutto opportuno cercare di capire cos’è/era SWAG in base alle informazioni attualmente disponibili.

1.1 Società

Consultando il registro operatori valute virtuali dell’O. A. M. risulta che le società collegate al sito web swagyourlife.com sono:

Tuttavia, in data 21.06.2024, sul blog di SWAG è stato comunicato il conferimento di SWAG OU in Swag International SRL.

La società risulta avere:

sede in 00198, Roma, via Tirso 26

Pec swaginternational@pecimprese.it

Numero REA RM – 1726610

Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 17565691007

Capitale sociale (2025): € 135.010.000,00

1.2 Membri di spicco e società collegate

Sul tema ha già approfonditamente indagato Decripto.org.

1.3 Il labile confine fra scema ponzi e multilevel marketing

Le analisi di Decripto.org hanno determinato SWAG a sporgere una querela per diffamazione nei confronti del direttore della testata, Giorgio Scura.

Il procedimento è stato archiviato nel 2023 e il percorso argomentativo del giudice risulta interessante poiché:

  • ha sancito la veridicità degli argomenti di critica di Decripto.org, in particolare – per ciò che rileva ai fini della presente analisi – riguardo al rapporto (tipico degli schemi ponzi) fra versamenti periodici degli Affiliati e commissioni guadagnate per le nuove affiliazioni da essi propiziate;
  • ha evidenziato la totale assenza di qualsivoglia elemento documentale da cui possa desumersi che i Clienti della SWAG guadagnassero effettivamente percentuali sulle somme investite riconducibili a tassi assimilabili a quelli indicati.

Del resto, a pagina 26 del documento di presentazione è la stessa SWAG ad affermare che “L’Infinity Rental Reward (ovvero il sistema di commissioni per le affiliazioni) è il vero reddito del progetto “Swag”.

In particolare, il giudice ha anzitutto rilevato che gli scritti di Decripto.org indicati come a contenuto diffamatorio dal querelante si risolvano tutti, in essenza, in un’aspra critica giornalistica all’affidabilità dei servizi para-finanziari offerti (di fatto) al pubblico dalla SWAG OU fondata, in essenza, sui seguenti argomenti:

Il giudice ha quindi stabilito che

In particolare, secondo quando rilevato da Decripto.org, in SWAG la promozione era affidata a dei “promoter” che percepivano una percentuale sulle affiliazioni con un sistema a livelli.

Per reclutare i promoter e vendere le affiliazioni, venivano organizzati decine di eventi al mese in tutte le città italiane.

Nonostante la grave crisi in atto già dalla fine del 2024, l’ultimo evento promosso a mezzo Telegram risalirebbe addirittura al 13.02.2025:

Come per molti altri “progetti” simili, erano previste diverse qualifiche a partire da “Bronze” fino a “Black Star”, assegnate a seconda dell’investimento iniziale e della profondità e “qualità” del network.

Ai promotori era assegnata (a pagamento) una vera e propria dashboard chiamata Virtual Office con cui gestire il proprio business e visualizzare l’andamento del proprio network.

2. ACQUISIZIONE DELLE PROVE

2.1 OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Indipendentemente dal tipo di azione che si intende intraprendere e di cui si dirà meglio a seguire, è indispensabile che ogni Utente acquisisca elementi utili:

  • a dimostrare di essere iscritto a SWAG (ad esempio mediante comunicazioni ricevute in fase di iscrizione, dashboard del proprio account con elementi identificativi quali nome, cognome, indirizzo email, ID ecc.);
  • a spiegare le modalità di coinvolgimento in SWAG (ad esempio mediante le comunicazioni relative ad eventi ricevute a mezzo email o messaggistica istantanea);
  • ad identificare i soggetti promotori (nome, cognome, profilo social media, foto ecc.);
  • ad individuare conti correnti e wallet di SWAG;
  • a dimostrare il danno subito (ad esempio mediante ricevute di versamento su conti correnti o wallet riconducibili a SWAG, export dall’account SWAG di dati relativi a transazioni e saldo, se presenti ecc.).

2.2 STRUMENTI DI ACQUISIZIONE

Dato che le competenze informatiche di un Utente medio potrebbero non essere sufficienti per gestire software ad hoc per il download integrale dei siti web o la funzione “Salvare con nome” del browser, consiglio:

riguardo alle pagine web di utilizzare:

  • o la funzione stampa in pdf del browser (impostando quantomeno il formato di stampa verticale o orizzontale per maggiore intelligibilità del risultato e sempreché la pagina web consenta di produrre un pdf leggibile);
  • o lo “Strumento di cattura” del PC, comprendendo nello screenshot data e ora a margine dello schermo;

riguardo alle email, di utilizzare la funzione stampa in pdf e di ordinarle cronologicamente.

riguardo alla messaggistica istantanea, di seguire le istruzioni per l’export integrale delle chat da WhatsApp e Telegram, o qualora la chat non lo consentisse, di usare lo strumento di cattura del PC, comprendendo nello screenshot data e ora a margine dello schermo.

3. AZIONI POSSIBILI

Come detto nell’incipit dell’articolo, mentre a consulenti e proprietari di negozi in franchising è stato annunciato il fallimento de facto dell’azienda, in data 20.03.2025 non risulta essere stata avviata alcuna procedura fallimentare e nelle comunicazioni alla community pare si continuino ad alimentare vane speranze.

La strategia potrebbe essere finalizzata a fare scadere i termini delle azioni penali.

Il quadro delineato nei paragrafi 1 e seguenti è evidentemente complesso ed impone anzitutto di distinguere:

  • le responsabilità delle società del gruppo Swag (in primis Swag International SRL);
  • le responsabilità delle persone fisiche che hanno ideato, diretto e promosso SWAG.

3.1 NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA’

La principale azione di carattere civilistico eseguibile nei confronti della società è l’istanza di fallimento.

Per ciò che interessa ai fini della presente analisi, può essere depositata dal debitore stesso (il legale rappresentante dell’impresa), dai creditori, o dal Pubblico Ministero (solo se l’insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o sia segnalato da un giudice in un processo civile).

In caso di accoglimento, ne conseguirebbe il procedimento fallimentare o, più correttamente, di liquidazione giudiziale (di cui si dirà a seguire).

3.2 NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE

Il quadro fin qui delineato pone astrattamente molteplici profili di responsabilità penale a carico delle persone che hanno ideato, diretto e persino promosso SWAG.

Nei loro confronti si dovrebbe tempestivamente valutare l’avvio di un procedimento penale mediante la redazione e il deposito di una querela.

La querela è un atto formale e, pertanto, necessita di precisa impostazione affinché:

  • il P. M. eserciti l’azione penale;
  • la persona offesa possa essere informata dell’esito delle indagini e opporsi, con l’assistenza di un avvocato, all’eventuale archiviazione nel termine di 20 gg. dalla notifica dell’atto.

A meno che non sussistano circostanze aggravanti che rendano il/i reato/i procedibili d’ufficio, la querela può essere sporta ordinariamente entro 90 gg. dalla conoscenza della notizia di reato (ossia dall’acquisita consapevolezza di esso da parte della persona offesa).

La querela può essere sporta:

  • o nei confronti di un soggetto pienamente identificato;
  • o verso ignoti ma fornendo agli inquirenti elementi che, se opportunamente approfonditi, possano condurre all’identificazione dell’indagato.

L’identificazione dell’indagato e la produzione di elementi indiziari della sua responsabilità penale sono indispensabili per consentire al P. M. di formulare il rinvio a giudizio all’esito del periodo di indagine.

3.3 DISTINZIONE TRA PROCEDIMENTI FALLIMENTARE E PENALE

Nella controversia in oggetto è assolutamente necessario tenere distinti procedimenti fallimentare e penale non solo perché sono rivolti a soggetti diversi ma soprattutto poiché hanno scopi del tutto diversi.

Mentre il primo è finalizzato al recupero del credito, il secondo è finalizzato all’ottenimento di risarcimenti danni. 

Il risarcimento, tuttavia, non solo sarebbe eventuale poiché:

  • dovrebbero essere accertati dei reati in capo agli imputati e ad eventuali responsabili civili;
  • i condannati dovrebbero avere consistente patrimoniali tali da poter ottemperare;

ma, in caso di vittoria, il quantum del risarcimento dovrebbe comunque essere determinato da un giudice civile.

Peraltro, fin quando il fallimento non è chiuso, anche il curatore potrebbe costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico dell’amministratore.

In questa ipotesi, l’eventuale risarcimento confluirebbe all’attivo della liquidazione da ripartire tra i creditori.

3.4 PROCEDIMENTO FALLIMENTARE E INSINUAZIONE AL PASSIVO

In Italia i creditori non vengono chiamati a partecipare al procedimento fallimentare ma devono insinuarsi al passivo mediante il deposito di un ricorso.

Per insinuazione al passivo, quindi, si intende la domanda dei creditori di un imprenditore fallito (società) di essere ammessi al passivo del fallimento, in maniera tale da potere ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

In quanto atto formale, il ricorso richiede conoscenza delle procedure, dell’impostazione delle richieste e, possibilmente, esperienza in procedimenti simili, aventi ad oggetto per lo più crediti in criptovalute.

In Crypto Avvocato ci occupiamo abitualmente di recupero crediti, sia da business tradizionali sia da piattaforme tecnologiche, italiane o estere

I fattori che possono influire sull’impostazione della domanda e sul suo accoglimento in casi come questo, infatti, sono molteplici:

  • la dimostrazione dell’esistenza dell’account e del credito vantato mediante documenti acquisiti correttamente;
  • la corretta determinazione in € del credito vantato;
  • la corretta impostazione delle richieste.

3.5. TIPOLOGIE DI CREDITORI

Il credito ottenibile può variare molto in base a due elementi fra tutti:

  • liquidità societaria disponibile fra valute fiat, criptovalute e altri asset;
  • tipologia di creditori.

I creditori, infatti, si distinguono generalmente in due macro categorie: privilegiati e chirografari.

Questi ultimi sono coloro che non presentano alcuna garanzia né reale (ipoteca, pegno), né personale (fideiussioni), in caso di insolvenza del debitore. 

Nel caso ci siano più creditori chirografari, ossia più soggetti che reclamano la mancata prestazione, tutti godranno degli stessi diritti.

Qualora ci siano altri creditori con diritto di prelazione, il chirografario dovrà prima aspettare che i creditori privilegiati ottengano una ripartizione soddisfacente del patrimonio del debitore per poi tutelare il proprio diritto di credito insieme agli altri creditori chirografari.

Generalmente, incorrono in tale classificazione i Clienti, mentre sono ritenuti privilegiati banche, investitori, finanziarie ecc., ossia di coloro i quali hanno stipulato contratti di finanziamento con specifiche clausole di garanzia.

Pertanto, non è possibile sapere ab origine quale criterio sarà adottato nel corso dell’eventuale procedura fallimentare per la liquidazione dei crediti.

A titolo esemplificativo, nel procedimento riguardante The Rock Trading di cui mi sto occupando, alle criptovalute degli Utenti è stato attribuito ab origine il valore in euro che esse avevano alla momento dell’istanza di fallimento.

4. PROCEDURA DI ASSISTENZA

Le informazioni e i documenti indicati nel paragrafo 2 possono essere inviati:

o mediante il nostro Form per Recupero Crediti;

o mediante email all’indirizzo gianluca.bertolini@cryptoavvocato.it, avendo cura però di:

indicare un recapito telefonico;

rispettare l’impostazione del suddetto form.

OGGETTO: COGNOME NOME – Assistenza recupero crediti SWAG

Valutata la richiesta ed effettuati i dovuti approfondimenti, invierò un preventivo che si potrà accettare o rifiutare.

Se gli Utenti dovessero essere molteplici, si potrà valutare un abbattimento del costo per individuo.

N. B.:

  • ogni informazione ricevuta è sempre tutelata dal segreto professionale;
  • prima del conferimento dell’incarico non è necessario fornire tutte le suddette informazioni ma quantomeno quelle sufficienti ad attestare che un account era effettivamente attivo e a stimare approssimativamente il danno subito;

Inoltre, è necessario:

  • sapere quali azioni sono state intraprese per il recupero del capitale fino ad ora (onde evitare, ad esempio, di assistere chi è già rappresentato da altri legali);
  • conoscere la natura del capitale da recuperare (valuta fiat (euro, dollari ecc.,) criptovalute, tipologia (es. BTC, ETH ecc.) e ammontare;
  • avere una stima in € almeno approssimativa del capitale da recuperare (per le criptovalute, prudenzialmente, al momento del blocco dei prelievi);
  • conoscere cittadinanza e sede principale dell’Utente.

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