
Ganancias Deportivas è una “società di network marketing e investimenti“, dedita alle “scommesse sportive“, che prospetta la possibilità di effettuare “depositi di investimento” che consentirebbero di ottenere una “remunerazione elevata“.
La Consob, con Delibera n. 21544, ne ha vietato l’attività di offerta al pubblico residente in Italia dei “depositi di investimento” anche tramite il sito https://gananciasdeportivas.net.
In particolare, ai profitti derivanti dagli investimenti correlati alle scommesse sportive, Ganancias aggiungerebbe la possibilità di ricevere bonus extra legati ad un piano di affiliazione.
Raccomandando l’attività a terzi attraverso il proprio link, infatti, sarebbe possibile ottenere:
- 20,00 € di bonus di iscrizione;
- un’obbligazione per l’investimento nella propria squadra dell’8% massimo;
- guadagni passivi settimanali dal 6% al 10% (a seconda del volume di investimenti dell’Affiliato nella squadra minore);
- previsioni giornaliere sulle squadra da parte degli analisti Ganancias.
Le ragioni espresse dalla Consob a sostegno del divieto sono molteplici e riassumibili:
- nella mancanza dei requisiti autorizzativi, di trasparenza e informativi, necessari per tali attività;
- nel mancato invio di controdeduzioni nel periodo di 90 gg seguente all’applicazione del provvedimento di sospensione cautelare del 23 luglio 2020.
Perpetuando le suddette attività nei confronti degli utenti italiani, i titolari della Ganancias Deportivas integrerebbero il reato di abusivismo finanziario punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad Euro 10.329, così come stabilito ai sensi dell’art. 132 T.U.B. [1].
E’ bene notare, peraltro, che tutti gli elementi evidenziati dalla Consob a supporto della propria delibera, risultano indiziari della natura fraudolenta della Ganancias Deportivas.
Qualora tale natura fraudolenta dovesse trovare conferma, ad esempio con l’impossibilità per gli investitori di ritirare i propri fondi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “i due reati (abusivismo e truffa), possono concorrere, per la notevole differenza fra le due fattispecie. Il primo (infatti) è un reato di pericolo che tende a tutelare l’interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili, e quello del mercato mobiliare nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza, di intermediari non abilitati, che operino fuori dalle regole fissate dalla legge. Il secondo è un reato di danno, che per la sua esistenza comporta l’effettiva lesione del patrimonio del cliente, e richiede una condotta che si realizzi attraverso l’uso di artifizi e la preordinata volontà di gestire in modo infedele” [2].
CONCLUSIONE
Venendo quindi alle conseguenze della Delibera Consob per coloro che sono già Affiliati alla piattaforma, si ritiene che possano ritirare il proprio capitale ma esclusivamente mediante l’interazione diretta con l’ente.
Infatti, qualora essi coinvolgessero altri utenti nel progetto, al fine di ottenere reward in misura corrispondente al proprio capitale investito, potrebbero incorrere:
sia nel concorso, ex art. 110 c.p. [3], nel reato di cui all’art. 132 T.U.B.;
sia nel reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (nella misura in cui, con artifizi o raggiri, inducano l’utente in errore, procurando non solo a sé stessi ma altresì alla Ganancias Deportivas, un ingiusto profitto con altrui danno) [4].
ALTRI CYBER CRIMES
Nella sezione Crime sono presenti molteplici analisi.
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Per comprendere cos’è il reato di truffa, si consiglia la lettura di apposito approfondimento.
In questo articolo sono stati raccolti alcuni consigli utili.
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA ONLINE
E’ possibile segnalare attività sospette e reati informatici anche online, mediante il sito web della polizia postale.
PERCHÉ AVVALERSI DI UN ESPERTO
Le Autorità non sono pienamente coscienti della portata di questi fenomeni perché nella maggior parte dei casi le vittime non sporgono querela.
I motivi sono principalmente i seguenti:
- sfiducia nei confronti delle istituzioni;
- mancanza di fondi o volontà per farsi assistere da professionisti nella ricostruzione dell’accaduto, nella redazione della querela e nell’effettuazione di indagini private a supporto dell’attività degli inquirenti italiani ed internazionali.
E’ bene precisare, infatti, che ex art. 336 c.p.p., la querela potrebbe anche essere sporta oralmente, entro 90 gg. dal reato, presso il commissariato di polizia più vicino ma
è un atto che richiede precise formalità e ricostruire una vicenda così complessa oralmente e in mancanza di una puntuale documentazione, potrebbe non solo risultare estenuante per tutti i soggetti coinvolti ma altresì inutile.
Ciò potrebbe determinare talvolta gli ufficiali stessi a dissuadere le vittime dal sporgere querela.
L’assistenza di un professionista è consigliata altresì per l’accesso che egli può garantire al Portale Telematico del Ministero della Giustizia, per il deposito e l’interazione semplificata con le Autorità.
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NOTE
[1] Per approfondimenti in merito alla portata dell’art. 132 T.U.B. si rimanda a BASILE E. (2017), “Chiaroscuri della Cassazione in tema di abusivismo bancario e finanziario”, Diritto Penale Contemporaneo. Nota a Cass., Sez. V, sent. 16 dicembre 2016 (dep. 11 aprile 2017), n. 18317, con cui è stata confermata la condanna per abusiva attività finanziaria destinata al pubblico di uno Stiftung (Fondazione) di diritto del Liechtenstein, con sede amministrativa in Alto Adige, che forniva a titolo gratuito garanzie per l’erogazione di finanziamenti bancari ad appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina (in prevalenza agricoltori)
[2] Cfr. Cass. Pen. Sez. Quinta, Sent. n. 22419 del 2003
[3] Per una dettagliata analisi dell’art. 110 c.p. si rimanda a SPERA G. (2020), “Il concorso di persone nel reato”, Altalex
[4] Cfr. compiutamente in BERTOLINI G. (2019), “TRUFFA SEMPLICE E ONLINE – Cosa sono”, Crypto Avvocato