TRUFFA SEMPLICE E ONLINE – Cosa sono

19 Luglio 2019 -

La truffa semplice e la truffa online sono reati che si realizzano con la cooperazione della vittima, indotta in errore attraverso l’inganno. L’uso di uno strumento telematico è un’aggravante. Scopriamo come riconoscerle, prevenirle e combatterle.

SOMMARIO

1. ARTICOLO 640 C.P.

1.1 Brocardo

1.2 La cooperazione artificiosa con la vittima

1.3 Elemento psicologico

1.4 Momento consumativo

2. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – La truffa online

3. ASPETTI PROCESSUALI

ALTRI CYBER CRIMES

COME DIFENDERSI

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA ONLINE

PERCHÉ AVVALERSI DI UN ESPERTO

1. ARTICOLO 640 C.P.

1.1 Brocardo

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32 quater];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [art. 649 c. p.];

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7”.

Sotto il profilo sanzionatorio, è bene precisare che:

  • ai delitti di truffa aggravata previsti dagli artt. 640 comma 2 n. 1 il Legislatore con l’art. 640 quater c.p., aggiunto dall’art. 3, L. 29.09.2000, n. 300 ha esteso l’applicabilità della confisca (anche per equivalente) del profitto o del prezzo del reato.
  • ricorrendone tutti i presupposti, il Giudice potrebbe riconoscere all’imputato la sospensione del processo con messa alla prova (anche per la forma aggravata di truffa) e la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto.

1.2 La cooperazione artificiosa con la vittima

La truffa è un delitto che si realizza con la cooperazione della vittima, indotta in errore attraverso l’inganno.

Potrebbe dunque avere ad oggetto anche la stipula di un contratto sostanzialmente lecito ma il legislatore intende punire le modalità con cui è stato artificiosamente carpito il consenso della vittima.

Schematicamente, gli elementi che la caratterizzano sono:

  • bene giuridico protetto:

patrimonio e libertà di auto-determinazione della vittima;

  • soggetto attivo del reato:

chiunque; tuttavia, qualora rivesta una qualifica pubblicistica, si applica l’aggravante dell’art. 69 n. 9 c.p.; qualora si tratti di un militare che commetta il fatto in danno di altro militare, si applica l’art. 234 c.p.m.p. che prevede la fattispecie della truffa militare;

  • soggetto passivo del reato:

è colui che a seguito della condotta ingannatoria subisce la deminutio patrimonii e, come tale, è legittimato alla proposizione della querela, nel caso di truffa semplice.

Come si dirà compiutamente in seguito, tuttavia, l’integrazione del delitto di truffa non implica la necessaria identità tra la persona indotta in errore e la persona offesa, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata a soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno;

  • condotta illecita:

a forma vincolata; l’iter delineato dall’art. 640 c.p. è incentrato su un rapporto interattivo tra il reo e la vittima che si snoda attraverso una serie concatenata di momenti (cc.dd. elementi materiali del reato):

  1. artifici o raggiri;
  2. induzione in errore e atto dispositivo (cd. elemento tacito della truffa);
  3. danno patrimoniale e profitto ingiusto.

Analizziamoli quindi in ordine:

1. la dottrina e la giurisprudenza prevalenti propendono per una interpretazione estensiva della norma, quindi comprensiva di qualsiasi simulazione o dissimulazione o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, anche se si tratta di silenzio o reticenza, se costituiscono violazione di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione;

2. secondo la giurisprudenza non integra il reato l’astratta idoneità dei mezzi utilizzati, bensì solo la loro concreta idoneità ad indurre in errore la vittima, da valutarsi tenendo conto della particolare situazione di fatto, delle modalità di esecuzione del reato e della situazione psichica ed intellettuale della vittima;

3. L’errore della vittima deve portare conseguenzialmente al profitto dell’agente e al danno dell’offeso, i quali devono essere strettamente legati tra loro. Mentre il danno deve avere necessariamente carattere patrimoniale, il profitto può avere anche natura morale o affettiva, in grado così di avvantaggiare l’agente o un terzo.

1.3 Elemento psicologico

E’ costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (non solo la condotta ingannatoria, ma anche la patrimonialità del danno e l’ingiustizia del profitto), anche se previsti dal reo come conseguenze possibili, anziché certe, della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l’agente a realizzare l’inganno.

1.4 Momento consumativo

La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo (Cass. Pen., SS.UU. 1/1999 Rv. 212079) e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Cass. Pen., 10539/2000 Rv 217308; Cass. Pen., 37855/2010 Rv. 248906; Cass. Pen. 12795/2011, rv. 249861; Cass. 8438/2013 Rv. 255235): quando alla condotta fraudolenta non consegua siffatta realizzazione, gli atti compiti devono considerarsi idonei a integrare la figura del tentativo. L’idoneità va accertata in concreto sulla base di una valutazione ex ante. L’individuazione del momento consumativo assume rilievo ai fini della determinazione della competenza per territorio.

2. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – La truffa online

L’art. 640 c.p. prevede una serie di circostanze aggravanti di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti ex art. 118 c.p..

Ai fini di questo approfondimento rileva in particolare la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. – “…l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

Per la sua applicabilità, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre che vi siano condizioni oggettive conosciute dall’agente e di cui questi abbia volontariamente approfittato, valutazione che deve essere fatta in concreto, caso per caso e secondo una valutazione complessiva degli elementi disponibili (Cass. Pen., Sez. II, n. 13933 del 7 gennaio 2015, Nanni, Rv. 263293).

Secondo autorevole giurisprudenza, in relazione alle truffe on line si integra sempre l’aggravante in esame poiché nel cyberspace i criteri tradizionali per collocare le condotte umane nel tempo e nello spazio entrano in crisi, in quanto viene in considerazione una dimensione “smaterializzata” (dei dati e delle informazioni raccolti e scambiati in un contesto virtuale senza contatto diretto o intervento fisico su di essi) ed una complessiva “delocalizzazione” delle risorse e dei contenuti (situabili in una sorta di meta-territorio) (v. Sent. Cass. Sez. Unite, n. 17325 del 2015), che pongono le vittime in una condizione di minorata difesa di cui gli agenti si approfittano consapevolmente (v. Sent. Cass. VI Sez., n. 17937 del 2017).

3. ASPETTI PROCESSUALI

Secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 33 c.p.p., alla luce della recente giurisprudenza (cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 15/02/2017 n° 7294), la competenza per il reato di truffa online, spetta al Tribunale monocratico nella cui circoscrizione è stata effettuata la disposizione patrimoniale che ha determinato un ingiusto profitto al soggetto truffatore e il danno al soggetto truffato.

La commissione dell’illecito attraverso strumenti telematici, infatti, determina l’impossibilità di applicare le regole generali previste all’art. 8 c.p.p. e, conseguentemente, la necessità di applicare l’art. 9 c.p.p., ai sensi del quale la competenza territoriale è del giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o omissione.

Sul medesimo fronte interpretativo si pone Cass. Pen. sez. I, 13/03/2015, n.25230, relativa al un classico acquisto di beni a mezzo internet, con pagamento mediante carta ricaricabile intestata al soggetto truffatore. Secondo la Suprema Corte, infatti, il conseguimento del profitto da parte di questo, si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro, in quanto ha realizzato contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ha avuto immediatamente la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del soggetto raggirato.

Sotto il profilo della procedibilità, occorre la querela della persona offesa, essendo procedibile d’ufficio solo la truffa aggravata dalla circostanza comune prevista al n. 7) dell’art. 61 c.p. (danno patrimoniale di particolare gravità).

In ordine alla legittimazione alla querela, la giurisprudenza ha più volte ricordato che più possono essere le persone offese dal delitto di truffa, cui spetta il diritto di querela: nel caso della truffa, anche al soggetto che subisce gli effetti dannosi dell’atto di disposizione patrimoniale, per effetto di artifici e raggiri realizzati nei confronti del soggetto indotto in errore (Cass. Pen., Sez. II, 29 marzo 2007, n. 12969, e 3/2/2015 n. 20169: in tema di delitto di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. – fattispecie in cui l’autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto, che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare).

ALTRI CYBER CRIMES

Nella sezione Crime sono presenti molteplici analisi.

La sezione verrà aggiornata con ogni nuovo caso e anche tu puoi contribuire, inviando a Crypto Avvocato screenshot, link o anche solo chiedendo un parere.

COME DIFENDERSI

In questo articolo sono stati raccolti alcuni consigli utili.

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA ONLINE

E’ possibile segnalare attività sospette e reati informatici anche online, mediante il sito web della polizia postale.

PERCHÉ AVVALERSI DI UN ESPERTO

Le Autorità non sono pienamente coscienti della portata di questi fenomeni perché nella maggior parte dei casi le vittime non sporgono querela.

I motivi sono principalmente i seguenti:

  1. sfiducia nei confronti delle istituzioni;
  2. mancanza di fondi o volontà per farsi assistere da professionisti nella ricostruzione dell’accaduto, nella redazione della querela e nell’effettuazione di indagini private a supporto dell’attività degli inquirenti italiani ed internazionali.

E’ bene precisare, infatti, che ex art. 336 c.p.p., la querela potrebbe anche essere sporta oralmente, entro 90 gg. dal reato, presso il commissariato di polizia più vicino ma

è un atto che richiede precise formalità e ricostruire una vicenda così complessa oralmente e in mancanza di una puntuale documentazione, potrebbe non solo risultare estenuante per tutti i soggetti coinvolti ma altresì inutile.

Ciò potrebbe determinare talvolta gli ufficiali stessi a dissuadere le vittime dal sporgere querela.

L’assistenza di un professionista è consigliata altresì per l’accesso che egli può garantire al Portale Telematico del Ministero della Giustizia, per il deposito e l’interazione semplificata con le Autorità.

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